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Consenso informato e Responsabilità Professionale Medica

L’interessante pronuncia emessa all’esito di un giudizio promosso per l’accertamento della responsabilità medico-sanitaria ricondotta ad un intervento chirurgico agli occhi, presuntivamente errato, rappresenta un pregevole iter motivazionale rispetto ai presupposti di responsabilità riconducibili alla malpractice medica ed al valore del modulo di consenso informato sottoscritto dl paziente.

Nella circostanza, l’attore, oltre ad essere stato debitamente seguito nel post-operatorio attraverso un monitoraggio costante presso l’ambulatorio oculistico dell’ospedale ove era stato operato, risultava sottoposto a visita domiciliare da parte del sanitario-assicurato, recatosi, sua sponte, presso l’abitazione del paziente non solo per appurare le condizioni di recupero, ma anche per una verifica diretta circa l’effettiva sottoposizione dell’attore alla terapia domiciliare prescritta e rispetto alle condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente quotidiano.

Nel corso del giudizio, all’esito di una laboriosa attività peritale che vedeva a lungo  dibattuti i profili di responsabilità ascritti ai sanitari, tanto da portare il Giudicante a disporre ben due CTU, con relativi chiarimenti, emergeva l’assenza di cause riconducibili all’erronea condotta professionale dei sanitari, risultando la rottura della capsula posteriore una complicanza incolpevole dell’intervento chirurgico praticato, presupposto avvalorato viepiù da quanto riportato nel modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente.

Ebbene, in ragione delle conclusioni raggiunte dagli Ausiliari, il Giudice, recependo in toto le difese della compagnia assicurativa, riteneva non sussistesse nella fattispecie alcuno degli elementi idonei ad affermare la responsabilità dedotta da parte attrice, dovendosi concludere rispetto ad una mera complicanza dell’intervento, non riconducibile ai dedotti profili di responsabilità.

Pertanto, nessun addebito risultava ascrivibile al medico operante presso la struttura sanitaria, neppure in termini omissivi, avendo il sanitario agito diligentemente, nel rispetto dei protocolli e della buona pratica medico-chirurgica che il caso richiedeva, in continuità con i presupposti applicativi di cui all’art. 1218 c.c. che presuppone,  al fine dell’accertamento della responsabilità del sanitario, non il mero insuccesso, ma l’insuccesso determinato da inadempimento dell’obbligazione assunta.

La pronuncia de qua, dunque, oltre a rimarcare i presupposti di responsabilità sottesi alla fattispecie in esame, rappresenta utile occasione per collocare la condotta dei sanitari nell’alveo, dai margini non sempre netti e pacifici, delle possibili conseguenze incolpevoli dell’intervento chirurgico praticato, richiamate nel modulo di consenso informato.

SENTENZA

Avv. Giuseppe Bonito