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Cum grano salis – Sull’abuso delle proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c. e delle ATP ex art. 696 bis c.p.c.

Nel porre lo sguardo all’attuale stato della giustizia che, affannosamente, tenta di adeguarsi agli obiettivi perentoriamente posti dall’Europa, emergono alcune storture che, nel settore civile, sembrano sovvertire la ratio legis dei giudizi, ottenendo, piuttosto che la velocizzazione delle relative tempistiche, l’effetto contrario di  ulteriori lungaggini, agevolmente evitabili.

In tale quadro, appare utile il richiamo al tentativo di conciliazione fondato sull’art. 185 c.p.c., che ha visto ancora una più incisiva funzione conciliativa nell’art. 185 bis c.p.c., così come novellato dal D.L. n. 69/2013., soprattutto al cospetto di giudizi che non lascino emergere questioni di diritto complesse e dubbi che consiglino approfondite analisi; difatti, il presupposto idoneo a propiziare la formulazione di una proposta  conciliativa da parte del Giudice è la presenza di un quadro stabile dentro il quale si muovono richieste, pretese ed allegazioni delle parti.

Orbene, a dispetto dei presupposti di cui all’art. 185 bis c.p.c., si sta assistendo, negli ultimi anni, ad un ricorso quasi indiscriminato a proposte conciliative, pur in presenza di fattispecie complesse  e soprattutto in giudizi pendenti innanzi alla magistratura onoraria, il tutto dettato dal “bene superiore” della finalità deflattiva dei contenziosi.

In tale contesto, la corsa agli obiettivi dettati dal PNRR di riduzione della durata media dei processi civili del 40 %  e di smaltimento dell’arretrato  entro giugno 2026, perseguiti attraverso riforme che interessavano la digitalizzazione dei processi ed il sempre forte rimando a metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), rappresentava l’occasione per lanciare un programma ambizioso di modifica della giustizia e  di abbattimento dell’arretrato.

Pur tuttavia, a dispetto dei richiamati indirizzi programmatici, non abbiano assistito, in diversi uffici giudiziari, ad una concreta applicabilità di tale visione prospettica, in assenza di adeguati finanziamenti e con un carente impiego degli addetti all’Ufficio del processo ovvero del personale tecnico qualificato per l’implementazione delle attività necessarie.

La rivoluzione organizzativa ha avuto, viceversa, un effetto diametralmente opposto, non producendo gli auspicati risvolti positivi all’atavico problema delle lungaggini della giustizia ; in effetti, in un quadro che vedeva nell’arretrato il gravoso peso di cui liberarsi, si è assistito alla forzatura e, in alcune circostanze, stortura di ordinanze che  contenevano proposte conciliative al cospetto di criticità sottovalutate e/o tralasciate, il tutto al fine di inseguire il primario obiettivo dell’abbattimento del contenzioso.

A tal riguardo, l’indiscutibile garanzia dell’imparzialità del Giudice presuppone che lo stesso agisca nel rispetto delle condizioni fissate dalla norma, prevedendo, in caso di rifiuto della proposta conciliativa senza giustificato motivo, l’ipotesi concreta della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, III comma, c.p.c., con il conseguente pagamento delle spese della fase successiva alla proposta, salve le gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione  .

Tale vis “punitiva”, laddove risulti l’effetto di una proposta ragionata che faccia buon governo dei criteri di giudizio, assolve al compito deflattivo della norma, evitando l’inutile protrarsi di controversie che si sarebbero potute evitare, a maggior ragione, se il contenuto della proposta confluisce nella sentenza.

Al cospetto dei richiamati presupposti, assume rilevanza principale l’opportunità di una motivazione sostanziale che, pure in assenza di un obbligo formale,  conduca il  Giudice ad enunciare le direttrici per orientare le parti, persuadendole rispetto alla ragionevolezza e convenienza della conciliazione.

 

Il focus della problematica esposta è da ricondursi al fatto che, alle richiamate forzature, consegue spesso l’effetto contrario di lungaggini determinate da rifiuti puntuali e motivati alle proposte, cui esitavano finanche condanne, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., poi rilevatesi infondate dalle riforme ottenute in sede di gravame.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, difatti, merita evidenziare come le storture applicative della norma abbiano reso in numerose circostanze ancora più elefantiache le tempistiche delle cause, determinando, in alcuni giudizi patrocinati dallo scrivente, l’inevitabile seguito di gradi d’appello e, in ragione dell’esecuzione  delle statuizioni di prime cure, la necessità di instaurare gli ennesimi giudizi tesi al recupero delle somme liquidate.

Ed ancora, in un altro Giudizio innanzi al Tribunale di Nola, a fronte di una proposta conciliativa che si attestava nell’ordine del non risibile importo di € 250,000,00, incontrando un rifiuto motivato della compagnia assicurativa, il Giudice si determinava a dimezzare quasi il danno rispetto ai parametri della formalizzata proposta.

Le anomalie dello strumento normativo portavano finanche a trascurare, in alcuni casi, la carenza dei presupposti della garanzia assicurativa, in ragione dell’obiettivo primario di velocizzare le tempistiche dei risarcimenti e, in una circostanza, in considerazione di ineludibili presupposti d’inammissibilità procedurale derivanti dall’iter seguito per lesioni occorse all’estero; ebbene, anche tali macroscopiche criticità non dissuadevano i Giudicanti dal formalizzare proposte conciliative, salvo poi  propendere, melius re perpensa, per il rigetto delle domande formalizzate nei confronti degli enti assicurativi.

Da tanto, emerge l’applicazione semplicistica del dettato normativo di cui all’art. 185 bis c.p.c., rilevando come sia emerso, sovente, in presenza di lungaggini che vanno ricondotte non soltanto all’antagonismo tra le parti, in assenza di un quadro sufficientemente chiaro, l’apodittico richiamo a “questioni di facile e pronta soluzione” per legittimare il ricorso all’art. 185 bis c.p.c., che pare diventato la panacea di tutti i mali  del settore civile della giustizia.

I presupposti che i Giudici dovrebbero, more solito, porre a fondamento di un accordo conciliativo si inseriscono in un quadro istruttorio in cui le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti risultino fin dall’inizio sufficientemente stabili, chiare e, in quanto tali, prevedibili nell’esito applicativo.

Il buon governo dello strumento processuale, seppure non preveda, expressis verbis, un onere motivazionale della proposta conciliativa, in ragione della circostanza mercé la quale le motivazioni di tali provvedimenti non assumano natura decisionale, consiglierebbe un attento vaglio preliminare degli elementi a disposizione con un richiamo che, seppur generico, possa consentire di valutare i presupposti su cui orientare la riflessione e la conseguente opportunità di farla propria.

D’altronde, il fatto che la proposta ex art. 185 bis c.p.c. non possa costituire motivo di ricusazione e/o astensione del Giudice mira a preservarlo da manovre dilatorie, garantendone l’imparzialità anche dopo aver “preso posizione” in ordine alla proposta; nell’ottica di tale ultimo presupposto appare quantomai opportuna una motivazione “sostanziale” che faccia richiamo alle direttrici necessarie ad orientare le parti, dovendosi ritenere che una proposta priva del richiamo agli elementi contenutistici di cui sopra sia inidonea al raggiungimento dello scopo conciliativo.

L’auspicio di una prassi virtuosa che garantisca gli elementi per comprendere l‘iter logico seguito, d’altra parte, potrebbe offrire una trasparente valutazione dei parametri posti a fondamento della decisione, idoneo a persuadere le parti in ordine alla ragionevolezza e convenienza della soluzione proposta; una tale modalità di formulazione costituisce quella motivazione implicita idonea a raccordare  l’efficacia dello strumento conciliativo alla Sua ragionevolezza, strutturandola in maniera tale da prevenire sul nascere ogni doglianza.

L’ estensione applicativa che faculta la formalizzazione di una proposta in un arco che va dalla prima udienza fino all’esaurimento dell’istruttoria, non può prescindere da un’attività prodromica alla formulazione che tenga conto dell’oggetto della domanda, delle eccezioni, della tipologia dei diritti controversi, nonché della complessità della vicenda.

L’idea di disancorarsi da un approccio che valuti, preliminarmente, la sussistenza di questioni di facile e pronta soluzione, attraverso una lettura degli atti e delle relative argomentazioni idonea ad implementare la logica predittiva dell’esito della lite, individuando eventuali punti di debolezza o di forza nelle rispettive posizioni, non garantisce alle parti una prospettiva realistica dei rischi insiti nella prosecuzione del giudizio. Opinare diversamente porterebbe a sovvertire la ratio dell’articolo 185 bis c.p.c., determinano uno scenario che degrada da strumento finalizzato ad una deflazione qualificata del contenzioso a mero adempimento formale, privo di reale utilità, inidoneo ad offrire alcun valore aggiunto ad una trattativa privata che non riflette una valutazione terza e qualificata.

Ciò nondimeno, una valutazione superficiale della prerogativa processuale sottesa alla proposta conciliativa rischia di minare la credibilità della funzione giurisdizionale, inducendo a percepire il tentativo di conciliazione non come un’opportunità seria di risoluzione alternativa, bensì quale sbrigativo utilizzo dello strumento, finalizzato a deflazionare il carico di lavoro senza un reale interesse per i presupposti giuridici della vicenda.

Il nodo cruciale per la corretta applicazione della proposta dipende, dunque, dall’adempimento da parte del Giudice del dovere di esaminare il caso prima di formulare la proposta, dovendosi ritenere rappresenti una deviazione dalla finalità della norma ed un utilizzo improprio dello strumento processuale,  un’applicazione meramente formale e non preceduta da un’adeguata cognizione degli atti di causa.

In continuità con un indirizzo che, semplicisticamente, percorre i più disparati sentieri deflattivi del contenzioso, sovvertendo finanche i presupposti processuali posti a fondamento delle azioni instaurate, rileva come sia assistito, negli ultimi anni, ad un abuso dello strumento delle Atp ex art. 696 bis c.p.c., presentato in assenza dei requisiti di ammissibilità.

Per meglio comprendere quanto esposto, ed a mero titolo esemplificativo,  occorre fare un breve richiamo a procedure in cui, a seguito delle gravi lesioni riportate, decedevano conducente e passeggero del veicolo coinvolto nell’incidente.

In effetti,  nel caso di specie, la laboriosa attività processuale espletata nel corso del  procedimento penale, con documentazione acquisita nella fase che precedeva il giudizio, ibernava a disposizione delle parti una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, oggetto di forti contestazioni da parte degli eredi del de cuius, con un quadro complessivamente inidoneo alla pretesa finalità conciliativa; ebbene, in accoglimento delle difese in tal senso espresse per la compagnia assicurativa, il Giudice si determinava ad una declaratoria d’inammissibilità del ricorso, ritenendo che lo stesso presentasse natura meramente esplorativa.

Il condotto iter motivazionale evidenziava proprio l’inidoneità della consulenza richiesta a svolgere la primigenia funzione deflattiva, ossia esaurire e compendiare tutte le questioni giuridiche controverse ed, all’esito, giungere alla conciliazione, lasciando indiscussa qualsivoglia ulteriore questione dibattuta.

L’abuso dell’ATP, sovente trascurato dai Giudici in ragione del primario fine della deflazione del contenzioso, risulta dunque riconducibile alle numerose ipotesi in cui risulta in contestazione non già la misura dell’obbligazione, bensì l’effettiva sussistenza della stessa e l’individuazione dei soggetti ad essa tenuti.

Ulteriore fattispecie in cui risulta disattesa la ratio della norma appare riconducibile ai ricorsi che tralasciano di garantire indicazioni rispetto alla sussistenza dei richiamati presupposti, facendo generico rimando anche al pericolo di dispersione e/o alterazione degli elementi di prova idonei a giustificare un’anticipazione dell’incombente ex art. 696 c.p.c., determinando così quelli che, giuridicamente parlando, possono definirsi “casi limite” in cui i ricorrenti predispongono atti al confine tra i presupposti d’urgenza di cui all’art. 696 c.p.c. e la finalità conciliativa propria di cui all’art. 696 bis c.p.c., determinando a maggior ragione la carenza dei requisiti di ammissibilità delle  relative procedure.

La confusione che si ingenera in tali ipotesi tralascia di considerare come il carattere dell’urgenza, necessario per l’ammissibilità dell’ATP ex art. 696 c.p.c., ricorra unicamente allorquando sussista la possibilità che il trascorrere del tempo modifichi lo stato di luoghi e/o delle cose, rendendo impossibile o inefficace il successivo accertamento di un giudizio di merito; viceversa, l’espletamento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. persegue finalità deflattive delle liti e conciliative, comportando la necessità di verificare se, mediante il mero ricorso ad una CTU, sia possibile che le parti possano pervenire alla composizione della lite mediante un accordo bonario, condizione che si verifica in presenza di un fatto storico pacifico e che non presenti questioni ulteriori e diverse rispetto al profilo stricto sensu  tecnico.

Nel già riferito solco interpretativo, altre pronunce del Tribunale di Nola dichiaravano l’inammissibilità del ricorso per accertamento ex art. 696 bis cpc, essendo stato ritenuto imprescindibile, per il carattere di strumentalità e provvisorietà di tale procedura, un vaglio preliminare in ordine al fumus boni iuris della stessa; in particolare, in uno degli arresti richiamati, il Giudice fa appello alla necessità di scongiurare gli “abusi” cui l’ATP ai fini conciliativi sovente si prestano, in considerazione dell’impossibilità di procedere ad una conciliazione della lite in presenza di una contestazione sollevata in ordine all’an debeatur.

Eventuali valutazioni in diritto non possono essere compiute, neppure incidenter tantum, dal Giudice della procedura il quale deve soltanto esaminare la sussistenza del fumus boni iuris, ma non può spingersi sino a surrogarsi nell’attività del Giudice di merito, in quanto così facendo finirebbe per trasformare l’istituto di cui all’art. 696 bis c.p.c. in una procedura eterogenea, in cui la risoluzione della controversia sarebbe in parte affidata alle decisioni del giudice e, nel residuo, alle valutazioni del C.T.U., replicando sostanzialmente il modello del giudizio di merito e stravolgendo le finalità conciliativa e deflattiva della consulenza di cui all’art. 696 bis c.p.c.

Alla luce dei numerosi arresti in senso conforme e del granitico orientamento cristallizzatosi in tal senso, non potendo demandarsi ad un consulente la soluzione di questioni giuridiche controverse, che richiedono invece l’espletamento di una istruttoria da assolversi con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione, consegue l’inammissibilità delle procedure instaurate ex art. 696 bis c.p.c., in quanto prive dei requisiti di legge.

Avv. Giuseppe Bonito