Skip to content

Sull’inammissibilità dell’azione proposta nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada da parte del terzo trasportato che circola su veicolo non assicurato (cfr. Cass. Civ. ord n. 27481 del 15.10.2025).

La recente pronuncia della Suprema Corte (ord. n. 27481 del 15 ottobre 2025), pur essendosi arrestata all’esame preliminare dei presupposti processuali del proposto ricorso, rappresenta occasione utile a rimarcare la questione della fondatezza della domanda proposta dal danneggiato, trasportato all’interno di un veicolo non assicurato, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell’art. 141 C.d.A. (d.lgs. n. 209 del 2005).

A tal riguardo, un fugace rimando al disposto normativo di cui sopra appare utile a comprendere la ratio allo stesso sottesa, in ragione della quale: “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’art. 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.

In effetti, la tutela rafforzata prevista dalla normativa, ibernata nel noto brocardo in forza del quale “vulneratus ante omnia reficiendus”, non rappresenta un vincolo per il danneggiato, essendo consentito allo stesso la possibilità di agire esperendo le azioni aquiliane, sia in via autonoma che alternativa, fondate sui presupposti di cui all’art. 2043 e 2054 c.c., in continuità con la ratio legis presupposta al complessivo esame della norma; difatti, la Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sent. n. 13130 del 01.06.2006) aveva già da tempo riaffermato il principio secondo il quale “l’art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto”.

È appunto nel muovere da tale alternatività che il Giudice di legittimità chiarisce come (cfr. Cass. Civ. sent. n. 11194 del 28.04.2025) “l’azione diretta prevista dall’art. 141 c.a.p., in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento”, il tutto seguendo l’arresto della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 440 del 2008) che rimarcava come il rimedio previsto dall’art. 141 C.d.A. non escludesse la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione di cui all’art. 144 C.d.a.

Non appaia ultroneo quanto testé dedotto, laddove raccordato all’ordinanza del Giudice di legittimità che, pur tralasciando le assorbenti ragioni processuali alla stessa sottese, vedevano gli Ermellini rimarcare il principio secondo il quale l’azione diretta del terzo trasportato presuppone, quale condicio sine qua non del chiesto risarcimento, che il veicolo sul quale si è trasportati risulti assicurato, dovendo l’iter risarcitorio, in difetto di tale presupposto, seguire le regole ordinarie previste in caso di azione nei confronti del Fondo di garanzia secondo l’iter di cui all’art. 283 C.d.A.

A tal riguardo, ferma restando la necessità che, al fine di convenire in giudizio il Fondo di garanzia Vittime della Strada, ente pubblico di solidarietà, operante in via eccezionale, sia offerta la dimostrazione della mancanza di assicurazione ovvero di un altro soggetto solvibile, assume rilevanza la ratio decidendi sottesa alla pronuncia in esame.

In effetti, pur nell’ottica della tutela rafforzata del trasportato prevista dall’art. 141 C.d.A. che consente un risarcimento più semplice e rapido che prescinde dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, resta salvo l’unico limite rispetto all’applicabilità del richiamato disposto normativo, da ricondursi all’ipotesi in cui il soggetto sia trasportato su un veicolo non assicurato, condizione che consente al danneggiato di agire per il riconoscimento dei danni attraverso il diverso presupposto dell’accertamento della responsabilità; in tali ipotesi, a dispetto dell’azione prevista  dall’art. 141 C.d.a., il trasportato ha facoltà di agire nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da Consap, ai sensi dell’art. 283 C.d.A, con le differenze significative rispetto al meno gravoso onere probatorio previsto in caso di domanda proposta ai sensi dell’art. 141 C.d.a.

Difatti, a dispetto dell’azione fondata sull’art. 141 che prescinde dall’accertamento della responsabilità, l’azione proposta in forza dell’art. 283 C.d.A. impone un onus probandi che si estende ai presupposti di responsabilità in capo al conducente-proprietario del veicolo non assicurato, secondo la previsione di cui all’art. 2054 c.c.  (cfr. Trib. Napoli sent. n. 4125 del 28.04.2025), il tutto previa estensione del contraddittorio al responsabile del danno, ai sensi dell’art. 287, comma IV, C.d.a.

Tale orientamento, in effetti, fa seguito a diverse altre pronunce, anche di merito, che avevano concluso, per declaratorie di inammissibilità dell’azione diretta ex art. 141 d.lgs. 209/2005, in presenza di trasporto intervenuto su veicolo risultato privo di assicurazione; in tali ipotesi, l’esistenza di una valida polizza assicurativa costituiva presupposto imprescindibile per l’esperibilità dell’azione ex art. 141 C.d.a., postulando l’inciso riferito all’esistenza di un’“impresa di assicurazione” del veicolo vettore, il presupposto della circolazione a bordo di un veicolo assicurato (cfr. Tribunale Larino sent. n. 441/2022; Trib. Ancona sent. n. 635/2023); tale ratio porta a ritenere che opinare diversamente avrebbe finito con il sovvertire gli stessi presupposti normativi, sovrapponendo la logica solidaristica di cui all’art. 141 a quella dell’art. 283 del D. Lgs n. 205/2009 (che disciplina il FGVS).

La Suprema Corte, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, ha viceversa riconosciuto la piena applicabilità dell’art. 141 del C.d.A. alla diversa ipotesi   in cui risulti privo di assicurazione il veicolo cd. antagonista, coinvolto nel sinistro, mentre il veicolo vettore risulti regolarmente assicurato.

Il richiamato orientamento, in continuità con quello affermato in seno al Giudice di legittimità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 4147/2019), riferiva come “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4147 del 13.02.2019); in presenza del richiamato presupposto, l’assicuratore del vettore può risarcire il passeggero, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14255 del 08.07.2020).

In buona sostanza, dunque, pur convergendo verso la finalità prioritaria di garantire il ristoro integrale del trasportato, la Suprema Corte, con un’interpretazione orientata alla tutela sostanziale dei diritti dello stesso, riafferma, quale presupposto necessario per esperire l’azione diretta ex art. 141 C.d.A., il fatto che il veicolo sul quale il lesionato era trasportato sia provvisto di valida   copertura assicurativa.

Avv. Giuseppe Bonito

SENTENZA