Con ordinanza del 24 ottobre 2025, n. 28255, i Giudici della Sezione III della Cassazione sono tornati ad occuparsi del tema del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
La pronuncia è stata resa con riferimento a un caso di morte conseguente ad asbestosi polmonare contratta per effetto dell’esposizione ad amianto sul luogo di lavoro, a fronte del quale la sorella del defunto domandava il risarcimento del danno. A fronte del rigetto della domanda, tanto in primo quanto in secondo grado, fondato sull’asserita genericità delle doglianze di parte attrice, la quale aveva dedotto di essere l’unica sorella superstite, per la quale il fratello, con cui intratteneva una frequentazione assidua, era un riferimento costante, la Cassazione si esprime nei seguenti termini: “tale statuizione non è in linea con il costante orientamento espresso da questa Corte in materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. È stato ripetutamente sostenuto da questa Corte, con un orientamento stabile e ribadito ancora di recente, il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizio non patrimoniali di sorta al secondo (v. Cass., 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5452; Cass. 15 luglio 2022, n. 22397; Cass. 30 agosto 2022, n. 25541; Cass. 4 marzo 2024, n. 5769; Cass. 16 febbraio 2025, n. 3904. In senso conforme, v., inoltre, Cass. 16 marzo 2012, n. 4253)”.
Da tempo, in dottrina, vi è concordia nel ritenere che la condotta illecita di un soggetto da cui deriva la morte della vittima primaria, integrando gli estremi di un fatto plurioffensivo, produce un danno “diretto ed immediato” anche nella sfera giuridica di soggetti che, alla prima, sono legati da vincoli di parentela.
Per effetto del “fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito”, dunque, coloro che sono legati al defunto da rapporti di reciproco affetto e di scambievole solidarietà familiare non subiscono un “danno riflesso o da rimbalzo”, ma diretto che, pur dovendo essere accertato secondo i criteri della causalità giuridica di cui all’art. 1223 c.c., come richiamato dall’art. 2056 c.c., è senz’altro prevedibile in conformità al disposto dell’art. 1225 c.c.
In tal senso, gli Ermellini hanno rimarcato a più riprese (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n. 8828/2003) come: “il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psico – fisica, si esprime mediante risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 9 e 30 Cost.”.
La scomparsa di una persona cara comporta la perdita di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, da cui deriva l’impossibilità di non poter più svolgere attività cui si era prima dediti, nonché una alterazione delle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. 9 maggio 2011, n.10107; Cass. 12 giugno, n. 13546; Trib. Milano, sent. n. 8218/2018).
In conseguenza della morte di un congiunto, pertanto, il superstite può patire tanto un danno morale quanto un danno dinamico – relazionale e, ancorché più raramente, finanche un danno biologico, ove dalla stessa derivi una lesione della sua integrità psico – fisica (cfr. Cass. Civ., ord. n. 23469/2018), tenendo conto, da un lato, del danno morale, id est della sofferenza soggettiva interiore derivante dalla perdita del congiunto e, dall’altro, del danno dinamico – relazionale, strettamente correlato a una alterazione delle abitudini di vita.
Gli Ermellini hanno ribadito il principio di diritto secondo cui esso si presume per i familiari più stretti, quali sono i genitori e i fratelli della vittima, spettando a chi contesta il risarcimento l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando l’assenza di un legame affettivo o di un pregiudizio non patrimoniale; in tal senso, superando un pregresso indirizzo più restrittivo, si riteneva estensibile l’operatività della presunzione ex art. 2727 c.c. oltre i confini della famiglia nucleare, ammettendola non solo a favore di coniuge e figli, ma anche a vantaggio dei componenti la famiglia originaria (id est, genitori e fratelli), non ostando rispetto al configurarsi di un diritto al risarcimento, tanto l’assenza di convivenza, quanto la distanza geografica tra vittima e superstite.
La pronuncia oggetto di esame riveste interesse per le considerazioni che la Cassazione svolge in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale; in forza dell’orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579) che, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale sia da liquidarsi seguendo una tabella basata su un sistema a punti “che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi”.
Recependo le indicazioni provenienti dall’autorevole dottrina, il nuovo corso giurisprudenziale, favorendo l’adeguamento delle Tabelle milanesi nel 2022, da ricondursi alla variante basata su un sistema a punti, nonchè sulla previsione di un capitolo con riferimento a due grandi raggruppamenti, include, da un lato, la perdita di genitori/ figli/ coniugi et similia e, dall’altro, la perdita di fratelli/nipoti.
A corroborare tali assunti, si evoca quanto affermato dalla Cassazione già nel 2022, con sent. n. 37009, allorquando veniva rimarcato come non fosse compito della Corte procedere a una valutazione dei criteri di quantificazione del danno elaborati da Tribunali e Corti territoriali, fermo restando l’auspicio in ordine a un intervento del legislatore, affinchè attenda all’elaborazione di una tabella unica nazionale, sulla base delle indicazioni provenienti da osservatori impegnati nello studio della materia del danno da perdita del rapporto parentale.
Alla luce dei richiamati presupposti, le Tabelle di Milano vengono dunque criterio idoneo ai fini della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, fondate su un sistema a punto variabile, che tiene conto di cinque parametri, corrispondenti all’età della vittima primaria, all’età delle vittime secondarie, all’eventualità della convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti, nonchè alla qualità ed intensità della relazione affettiva specifica perduta, ferma restando la necessità che la liquidazione sia sorretta da una motivazione adeguata, che dimostri la coerenza della stima con i parametri ex art. 1226 c.c..
Avv. Giuseppe Bonito