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Inoperatività della garanzia assicurativa a seguito di furto di un’imbarcazione in un’area cortilizia – Riparto dell’onere probatorio tra assicurato ed assicuratore

L’interessante sentenza, emessa all’esito di un giudizio teso alla corresponsione di un indennizzo assicurativo, richiesto in ragione del furto di un’imbarcazione custodita nell’area cortilizia di un parco, rappresenta un interessante precedente giurisprudenziale nell’ambito del circondario del Tribunale adito in tema di riparto dell’onere della prova circa i presupposti di operatività della garanzia assicurativa.

Nella fattispecie, l’istante aveva prodotto in corso di causa, a fondamento delle proprie istanze, non soltanto la denuncia sporta alle preposte Autorità, provando altresì le manomissioni operate dagli autori del furto mediante la fattura della ditta occupatasi della riparazione del cancello di accesso al parco.

In corso di causa, restava a lungo dibattuta la questione preliminare circa l’inoperatività della garanzia in virtù delle clausole contrattuali di una polizza che prevedeva l’esclusione della copertura nell’ipotesi in cui il bene sottratto si trovava a terra, ovvero non ricoverato in un luogo chiuso con mezzi appropriati o, ancora, in aree non munite di valide recinzioni, varchi controllati o chiusi con mezzi appositi, necessitando della predisposizione di idonei sistemi antifurto o di sistemi di chiusura o congegni antifurto, nell’ipotesi in cui il furto avvenga senza effrazione o scasso.

Salve restando le ulteriori contestazioni afferenti la graduazione della corresponsabilità in capo all’assicurato ovvero circa il valore del bene sottratto ed i limiti di indennizzo, merita evidenziare come, all’esito dell’istruttoria, espletata mediante l’escussione dei testi indicati, tra l’altro, nei periti della compagnia e del tecnico  occupatosi della riparazione della parte elettronica della barra di accesso al parco, la causa veniva assegnata a sentenza.

L’emessa statuizione concludeva dunque per la sussistenza degli eccepiti presupposti d’inoperatività della garanzia, ripercorrendo, sulla scorta della recente giurisprudenza,  i criteri che avevano presieduto al riparto dell’onere della prova.

Alla luce della riferita interpretazione, incombeva sull’assicurato l’onere di provare l’evento dannoso occorso oltre alla circostanza che rientrasse tra i rischi coperti dalla garanzia pattuita, costituendo tale dimostrazione la prova stessa dell’elemento costitutivo del diritto all’indennizzo; difatti, l’eccezione della convenuta compagnia assicurativa rispetto all’esclusione della garanzia, intesa come contestazione della mancata prova del fatto costitutivo della domanda, non era da ritenere un’eccezione in senso tecnico, tale da determinare alcun diverso onere probatorio in capo al convenuto ente assicurativo (cfr. Cass. Civ. sent. n. 4234/12).

Ciò ha comportato in capo all’assicurato, a fronte di una specifica allegazione la ricorrenza di una delimitazione del rischio assicurato ovvero il concretizzarsi di uno dei fatti di esclusione della garanzia, l’onere di provare il fatto impeditivo dell’altrui pretesa e pertanto il presupposto fattuale per l’operatività della clausola di esclusione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 1558/18; Cass. Civ. sent. n. 7749/20).

Nel tentativo di sintetizzare il relativo onere probatorio, consegue , da un lato, l’onere dell’assicurato circa la prova che l’evento lesivo verificatosi rientri nei rischi coperti dalla garanzia assicurativa, determinando, dall’altro lato, in capo all’assicuratore la dimostrazione del verificarsi di una circostanza che faccia ricadere detto evento tra i rischi esclusi dalla copertura assicurativa.

E’ appunto trasponendo i richiamati presupposti applicativi alla fattispecie in esame che il Tribunale adito riteneva che, pur avendo parte attrice dimostrato il  verificarsi dell’evento- furto, ipotesi rientrante tra i rischi astrattamente coperti dalla garanzia assicurativa,  giusta  denuncia-querela di furto, corredata dalle  dichiarazioni testimoniali  offerte dalla parte  istante,  la convenuta Compagnia avesse garantito la prova contraria in ordine ai presupposti di inoperatività della garanzia previste in polizza.

La collocazione dell’imbarcazione non già in locali chiusi, bensì a terra, all’interno di un condominio, dotato di un doppio accesso, sprovvisto di recinzioni, varchi controllati o comunque chiusi con mezzi appropriati, concretizzava dunque per il Giudicante l’ipotesi prevista nel contratto a pena d’inoperatività della garanzia.

Il Giudice, difatti, riteneva che la barra ad apertura elettronica e/o manuale, con chiave in uso a tutti i condomini, non potesse essere considerata un mezzo di chiusura, tale da garantire l’operatività delle condizioni di polizza, men che meno risultando la predisposizione di alcun congegno antifurto, essendo emerso infine sia dagli elaborati peritali che dalle dichiarazioni testimoniali, come l’area nella quale era ricoverata l’imbarcazione risultasse sprovvista di sistema  di videosorveglianza e/o guardiania.

Lo sguardo complessivo alle risultanze istruttorie ibernava dunque a disposizione del Giudice  i presupposti d‘inoperatività della garanzia , aderendo, dunque, all’orientamento giurisprudenziale mercé il quale “Qualora le parti abbiano subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il Giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso e quindi – ove l’evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza – non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l’assicuratore debba comunque corrispondere l’indennizzo Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell’assicurato all’indennizzo all’adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso” (cfr. Cass. civ., sez. III, 28.04.2010, n. 10194;   Cass. Civ. sent. n. 2469/15).

Le clausole in esame sembrerebbero rientrare, in effetti, nel modello assicurativo inglese che è solito fondare la volontà di garantire determinati beni in presenza dei presupposti dichiarati dall’assicurato, sicché una qualunque diversità fra quanto dichiarato e quanto effettivamente riscontrato comporta che il rischio verificato sia da intendersi estraneo al patto che l’assicuratore ha assunto con l’assicurato stesso.

La pronuncia in esame rappresenta un importante arresto in tema di riparto dell’onere della prova, rimarcando l’inoperatività della polizza e la non indennizzabilità del sinistro, allorquando difetti l’adozione da parte dell’assicurato delle misure di prevenzione e/o di contenimento del rischio di volta in volta previste (porte blindate, grate alle finestre etc.), delimitando tali clausole l’esposizione al rischio, così da renderlo assicurativamente accettabile.

SENTENZA                              Avv. Giuseppe Bonito