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La non cumulabilità di indennizzo assicurativo e risarcimento del danno -Compensatio lucri cum damno – Evoluzioni interpretative alla luce della recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. Civ. ord. n. 3429/2025).

L’ordinanza della Suprema Corte n. 3429 del 10.02.2025, in continuità con l’orientamento espresso a più riprese dagli Ermellini, offre utili spunti di riflessione rispetto alla cumulabilità del risarcimento e dell’indennizzo, richiesti in conseguenza  delle lesioni personali occorse ad un sinistro stradale per il quale risultava già avanzata richiesta anche all’assicuratore del terzo responsabile.

La questione, a lungo dibattuta, rispetto alla possibilità di detrarre dal credito vantato nei confronti dell’assicuratore contro infortuni quanto percepito dal danneggiato a titolo di risarcimento dal responsabile dell’infortunio, ha visto la Suprema Corte, in continuità con le decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio (Tribunale di Sondrio sent. 5.2.2019, n. 60; Corte d’appello di Milano sent. 23/12/2021, n.3730), concludere per la non cumulabilità.

Difatti, muovendo dalla natura aleatoria del contratto assicurativo, da riferirsi al rischio di verificazione di un sinistro, la Suprema Corte ha ritenuto che allorquando il rischio si avveri, ma le sue conseguenze sono rimosse da un terzo, cessa l’alea e, insieme ad essa, l’interesse dell’assicurato all’indennizzo.

È appunto muovendo dalla funzione compensativa della responsabilità civile, funzionale a ricollocare il danneggiato sulla stessa curva di indifferenza sulla quale si sarebbe trovato ove il fatto illecito non si fosse verificato, che la pronuncia concludeva per la necessità di non aderire alla propugnata interpretazione, partendo dal presupposto, adamantino, che né il risarcimento del danno né la stipula di un contratto di assicurazione possano mai arricchire il danneggiato o l’assicurato, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1223 c.c. da un lato  e degli artt. 1904, 1909 e 1910 c.c., dall’altro.

A dispetto della violazione dedotta dal ricorrente rispetto all’art. 1372 c.c. da riferirsi al fatto che, avendo il contratto forza di legge tra le parti, non poteva essere opposto all’assicurato il principio della compensatio lucri cum damno, la Suprema Corte riteneva che al danneggiato nulla fosse dovuto, nella misura in cui, sebbene l’esistenza della polizza assicurativa sia condicio iuris dell’obbligazione dell’assicuratore, l’esistenza del danno ne è la condicio facti.

Né tampoco risultava accolto il motivo di gravame che riconduceva la polizza in esame ad un’assicurazione sulla vita, risultando tale orientamento in netto contrasto con quello assunto in senso opposto dalla giurisprudenza di legittimità; in astratto, la distinzione tra assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita è pacifica, nella misura in cui, mentre la prima ha una funzione indennitaria, come tale tesa alla rimozione di un danno, la seconda ha funzione previdenziale, funzionale a soddisfare un bisogno che si configura per la verificazione di un evento che attiene alla vita umana.

Né tampoco la Cassazione aderiva all’interpretazione in forza della quale, tanto nell’assicurazione contro gli infortuni (non mortali), quanto in quella sulla vita “il bene assicurato è sempre la vita in sé”, cosicché la libertà per assicuratore ed assicurato di fissare l’indennizzo quomodo libet, escludesse l’operatività del principio della compensatio lucri cum damno.

Il tema della libertà negoziale delle parti, difatti, resta estraneo al problema della compensatio lucri cum damno, essendo le parti di un contratto assicurativo libere di fissare la misura dell’indennizzo, senza che venga meno la sua causa indennitaria; da tanto consegue che, ferma restando la funzione di ristorare un pregiudizio, nel caso in cui, avveratosi il rischio, il terzo responsabile abbia già provveduto a risarcirlo, la decurtazione non possa essere esclusa; opinando in tal senso, il danneggiato finirebbe col trarre un ingiusto profitto, laddove, in sede di valutazione delle conseguenze dell’illecito non si tenesse conto, oltre che di quelle negative, anche di quelle positive, cosicché (cfr. ex multis Tribunale di Napoli sent. n. 1897/2021) “se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre, a sua volta, a un risarcimento ingiustificato del danneggiato”.

Ne discende che l’unico presupposto cui è subordinata l’operatività del principio della compensatio lucri cum damno corrisponde alla circostanza che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell’illecito, da ricostruirsi secondo il criterio, mutuato dal diritto penale, della causalità adeguata.

Sulla base di queste considerazioni, il principio da tempo radicato (cfr. Cass. SS.UU., sent. 12565/2018), secondo il quale il danno da fatto illecito va liquidato sottraendo al quantum risarcitorio l’ammontare dell’indennità riscossa dall’assicurato in conseguenza dello stesso evento, porta gli Ermellini a discostarsi dall’indirizzo giurisprudenziale condiviso in passato (cfr. Trib Napoli sent. n. 801/2022), laddove ammetteva la cumulabilità tra risarcimento ed indennizzo in caso di rinuncia da parte dell’assicuratore alla surroga ed in considerazione del fatto che gli stessi derivassero da fonte diversa, cioè dal contratto di assicurazione il primo e dalle clausole della responsabilità aquiliana (artt. 2043 e ss. c.c.) il secondo.

In effetti, nemmeno la rinuncia alla surroga da parte dell’assicuratore (cfr. Cass. Civ. ord. n. 14358 del 27.05.2019) consente al danneggiato il cumulo del risarcimento con l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore, nella misura in cui il diritto di surroga di quest’ultimo non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, potendo anche mancare senza che venga meno la sua funzione indennitaria; in continuità con  l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 5119/2002; Cass. Civ., sent. n. 13233/2014); difatti, l’assicurazione contro gli infortuni non mortali è una species del genus assicurazione contro i danni, sicché in entrambi i casi non è consentito il cumulo dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore con il risarcimento eventualmente erogato dal terzo per lo stesso fatto.

Lo stesso disposto di cui all’art. 1895 c.c., nella misura in cui presuppone al contrato assicurativo un rischio futuro, incerto, dannoso e non voluto, legittima la non cumulabilità del risarcimento che, invece, “potrebbe comportare un interesse positivo all’avverarsi del sinistro, rendendo l’assicurazione una sorta di scommessa sul verificarsi di un evento che diventerebbe sperato e, quindi, per definizione, non dannoso. Inoltre il cumulo […] impedirebbe all’assicuratore il diritto di surrogazione accordatogli dall’art. 1916 comma 4 c.c. e, per l’effetto, l’erogazione del risarcimento integrale estinguerebbe l’obbligazione del danneggiante – debitore, con la conseguenza che questi potrebbe eccepire l’estinzione del debito all’assicuratore in surrogazione. In altri termini, l’accettazione del risarcimento da parte del danneggiato causerebbe un pregiudizio al proprio assicurato, che sarebbe costretto ad erogare l’indennizzo senza poter agire in surroga nei confronti del danneggiato.” (cfr. Trib. Nola sent. n. 221/2018).

Il succinto richiamo alle pronunce in esame, dunque, rafforza il principio, ormai invalso in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno da fatto illecito deve essere liquidato, sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato– assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto; da tanto consegue che la questione dell’operatività del principio della compensatio lucri cum damno va affrontata e risolta  nel senso che, in caso di garanzia contro gli infortuni, l’erogazione del risarcimento vada ad elidere la prestazione indennitaria.

Avv. Giuseppe Bonito

sentenza