La recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. ord. n. 29456 del 07.11.2025) offre spunti di riflessione rispetto ai presupposti applicativi dell’art. 1892 c.c., partendo da una fattispecie che poneva al Giudice di legittimità il quesito relativo all’applicabilità delle clausole cd. claims made in un caso di stipula di una polizza assicurativa di un medico, contratta pochi giorni dopo il decesso di un paziente, occorso a seguito di un intervento chirurgico.
Nella circostanza la compagnia assicurativa, avendo rinvenuto nella condotta del medico una reticenza nella fase precontrattuale, opponeva allo stesso assicurato l’inoperatività della garanzia, giusta richiamo all’art. 1892 c.c.
In effetti, la Suprema Corte, nel rivedere l’interpretazione del Giudice d’Appello che aveva ritenuto insussistente la dedotta reticenza contrattuale dell’assicurato, in considerazione del fatto che, al momento della stipula, il medico non avesse ricevuto richieste risarcitorie e neppure fosse a conoscenza di valutazioni medico-legali, interpretava la ratio sottesa al disposto normativo in senso diametralmente opposto.
È appunto in ragione di quanto sopra, che il cardine del rapporto assicurativo era da ricondursi al preciso dovere di lealtà e correttezza informativa nella fase precontrattuale, tale da consentire all’assicuratore, in caso di reticenze del contraente rispetto a circostanze in ordine alle quali l’assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, di chiedere finanche l’annullamento del contratto, impugnando il contratto entro tre mesi dalla scoperta.
In continuità con i richiamati presupposti, il successivo art. 1893 c.c. richiama la previsione espressa del diritto di recesso per l’assicuratore ovvero la riduzione dell’indennità da riconoscere, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, rese in assenza di dolo e/o colpa grave.
Alla luce del succinto richiamo normativo, appare ibernato a disposizione dell’interprete il prioritario onere in capo all’assicurato di descrivere il rischio su cui l’assicuratore deve fare riferimento (cfr. Cass. Civ. sent, 20658 del 24.07.2024), da raccordarsi, in primis, alla presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, al dolo ed alla colpa grave del contraente, nonché alla natura determinante delle circostanze taciute o falsamente dichiarate sulla formazione del consenso dell’assicuratore.
La portata estensiva e la rilevanza delle dichiarazioni dell’assicurato va riferita, dunque, alle informazioni spontaneamente fornite, ma soprattutto delle risposte a specifici questionari predisposti dall’assicuratore, da considerarsi momento dirimente nel rapporto assicurativo rispetto alla corretta rappresentazione del rischio.
Tale ratio si attaglia alle più disparate fattispecie contrattuali, da riferirsi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, all’omessa indicazione di patologie pregresse o precedenti ricoveri rispetto ad una polizza vita o malattia (cfr. Trib. Fermo sent. n. 640 dell’08.10.2024; Corte d’Appello di Roma sent. n. 4828/2023; Trib. Monza sent. n. 1362 del 30.04.2024), alla negazione di aver subito furti nel quinquennio precedente alla stipula di una polizza contro il furto (cfr. Cass. Civ. n. 24907 del 15-09-2021), all’omessa dichiarazione, da parte di un professionista, dell’esistenza di contestazioni o circostanze note che avrebbero potuto dare origine a una richiesta di risarcimento, al momento della sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile professionale (cfr. Corte di appello di Firenze sent. n. 722 del 16.04.2025)
Ebbene, al cospetto della diversità delle fattispecie applicative di interesse, il focus rispetto alla valutazione della condotta posta in essere è da ricondursi, tra le altre, alla consapevolezza dell’assicurato di fornire una dichiarazione inveritiera su una circostanza rilevante per la valutazione del rischio, soprattutto in presenza di domande specifiche nel questionario informativo (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 7336 del 19.03.2025); da tanto consegue, la presunzione di responsabilità in capo all’assicurato rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rese, anche in presenza di moduli compilati da terzi (ad es. l’agente assicurativo) secondo le indicazioni del contraente, determinando il gravoso onere, in capo allo stesso, di provare che l’assicuratore fosse a conoscenza della reale situazione di rischio, nonostante le dichiarazioni inesatte, non essendo sufficienti mere allegazioni (cfr. Trib. Monza sent. n.1362 del 30/04/2024).
La valutazione circa l’incidenza delle dichiarazioni false o reticenti sulla volontà contrattuale dell’assicuratore costituisce un accertamento di fatto riservato al Giudice di merito, il cui esito è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi motivazionali (cfr. Cass. Civ. sent. n. 24907 del 15.09.2021).
Nel raccordare ai richiamati presupposti la natura determinante della circostanze dedotte, rileva come la centralità dell’informazione risulti in re ipsa, allorquando sia oggetto di una domanda specifica e puntuale nel questionario, tale da lasciar presumere che l’assicurato fosse pienamente edotto dell’importanza dell’informazione richiesta e l’abbia volontariamente taciuta, inducendo la compagnia a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato, o non a quelle condizioni; in tal senso, le previsioni contrattuali che subordinano la determinazione del premio allo stato di salute ovvero allo stile di vita dell’assicurato, dimostrano la rilevanza di tali informazioni (cfr. Tribunale di Monza sent. n. 1362 del 30 aprile 2024).
La possibilità concessa all’assicuratore, in forza dell’art. 1892 c.c., in caso di reticenza dolosa o gravemente colposa dell’assicurato, di chiedere l’annullamento del contratto, ovvero opporre il diniego dell’indennizzo, invocando l’art. 1892, co. 3, c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 7890 del 25.03.2025), conferma un’interpretazione rigorosa della norma, volta a tutelare l’affidamento dell’assicuratore sulla veridicità e completezza delle informazioni fornite dal contraente per una corretta valutazione del rischio.
La riconduzione dei richiamati principi applicativi a fattispecie complesse, come le polizze claims made ovvero l’interferenza con i diritti dei terzi, confermano la centralità del dovere di buona fede nella fase genetica del contratto di assicurazione, condotta, in pratica, attraverso la valorizzazione del contenuto dei questionari pre-assuntivi, termometro utile a parametrare la rilevanza delle informazioni omesse e per inferire la colpa grave dell’assicurato (cfr. Cass. Civ. ord. n. 29456 del 07.11.2025).
In tale solco interpretativo, il richiamo che la Suprema Corte fa all’esigenza della uberrima bona fides dell’assicurato, vede quale logico corollario la presunzione della conoscenza in ordine alle circostanze rilevanti, tali da consentire all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio, soltanto in capo all’assicurato.
Tale onere probatorio risulta cristallizzato dagli Ermellini sul presupposto ineludibile che, non conoscendo l’assicuratore il rischio che assume, abbisogna della descrizione da parte dell’assicurato “alle cui dichiarazioni l’assicuratore è libero di prestare fede senza ulteriori adempimenti”, non avendo “l’onere di sindacare l’onestà dell’assicurato” o “di indagare su eventuali reticenze al momento della stipula”, come si può desumere dal combinato disposto di cui agli artt. 1892, 1898 e 1909 c.c. che sanzionano la reticenza dell’assicurato, attraverso il presupposto, già insito nel sistema e rappresentato dalla perdita del diritto all’indennizzo (cfr. Cass. Civ. ord. n. 20658 del 24.07.2024).
In considerazione di tale interpretazione, la Suprema Corte ha ritenuto dunque, discostandosi dalla motivazione del Giudice di merito, di subordinare l’operatività della garanzia, per i già indicati profili di responsabilità professionale, non soltanto alla formale ricezione di richieste risarcitorie al momento della stipula del contratto, ma anche alla circostanza mercé la quale lo stesso “non abbia ricevuto percezione, notizia, o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità”, condizione quest’ultima cui va attribuita rilevanza autonoma rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica.
Avv. Giuseppe Bonito