Con l’ordinanza n. 22584 del 5 agosto 2025, la Suprema Corte di Cassazione, non si è limitata a ribadire taluni importanti principi in tema di liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, avendo assunto, con riferimento a taluni profili, posizioni innovative degne di nota.
L’occasio per la presa di posizione degli Ermellini è stata una complessa controversia risarcitoria originata da un infortunio occorso ad un passeggero di trasporto pubblico, in conseguenza di una brusca frenata del conducente di quest’ultimo.
Nell’affrontare la questione relativa all’accertamento del risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la Cassazione ha richiamato il principio in forza del quale, ove vi sia un’alta probabilità, dovuta a una rilevante percentuale di invalidità permanente, della diminuzione della capacità lavorativa specifica, nonché della sussistenza del pregiudizio ad essa correlato, in sede giudiziale si può attendere ad un accertamento presuntivo di tale deminutio patrimoniale e alla relativa liquidazione sulla base di criteri equitativi.
Ribadendo un principio che ormai costituisce diritto vivente, i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che il danno da perdita della capacità lavorativa non solo rappresenta una species del genus danno patrimoniale, sicchè non va ricondotto al danno biologico, ma anche che, non costituendo un danno in re ipsa, va allegato e provato nell’an e nel quantum, eventualmente anche mediante ricorso a presunzioni semplici, da chi agisce in giudizio.
Gli Ermellini hanno chiarito, dunque, che non si può prescindere da un accertamento concreto, funzionale alla determinazione dell’incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa e sulla correlata capacità reddituale, così escludendo l’ammissibilità di una verifica astratta, demandata al medico legale, fondata sul ricorso ai punti percentuali.
L’innovatività dell’ordinanza n. 22584/2025, risiede nel superamento del metodo, cui fino ad oggi frequentemente la giurisprudenza di merito ha fatto ricorso ai fini della liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa, fondato su una sterile operazione di moltiplicazione del reddito lavorativo per il valore percentuale corrispondente alla incapacità lavorativa specifica sofferta dal danneggiato in conseguenza della lesione.
Ciò nondimeno, assume significatività, ai fini che in tale sede interessano, tanto la considerazione secondo cui la verifica inerente all’esistenza del danno, attesa la sua natura giuridica, spetta in via esclusiva al Giudice e non già al medico-legale, quanto la conclusione in forza della quale ai punti percentuali si può ricorrere ai fini della determinazione della invalidità biologica, ma non anche ove si ponga un problema di determinazione della incapacità di lavoro, dal momento che quest’ultima varia in ragione del tipo di lavoro svolto dalla vittima, quindi richiede l’applicazione di un parametro personalizzato.
In continuità con le considerazioni in esame, il Giudice di legittimità ha concluso nel senso che non si può considerare dimostrato il danno da lucro cessante per il solo fatto che il medico legale ha riscontrato una incapacità lavorativa specifica, così censurando quella inversione dell’onus probandi cui si erano orientati diversi Tribunali fino ad oggi.
Dall’affermazione secondo cui la prova del danno e della causa dello stesso rappresenta il punto di partenza dell’accertamento della diminuzione del reddito, la Cassazione desume che, ai fini del risarcimento, non occorre che il lavoratore provi di essersi attivato per la ricerca di una occupazione alternativa. Di tale circostanza, infatti, al più si può tenere conto per far luogo ad una riduzione in via equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.c., in quanto, in forza del principio generale di cui all’art. 4 Cost., ogni individuo, per quanto disabile, è tenuto a svolgere, in misura proporzionale alle proprie possibilità e scelte, una attività o funzione tale da favorire il progresso morale o spirituale della società.
La Cassazione, nelle pronunce in tale sede oggetto di esame, si occupa dell’incapacità lavorativa specifica, quindi, della compromissione delle capacità lavorative settoriali maturate dal danneggiato in virtù delle sue esperienze lavorative pregresse. Ne consegue che, solo ove sia sollevata una eccezione ad hoc da parte del responsabile civile e sussistano tanto una condotta colposa della vittima quanto la causalità tra la stessa e l’aggravamento del danno, il Giudice potrà far luogo a una riduzione del quantum risarcitorio.
In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha atteso ad una sistematica demolizione dei criteri di liquidazione fondati sulla percentualizzazione della capacità lavorativa specifica finora impiegati in sede di merito, valorizzando non solo il fatto che il medico legale può, al più individuare i postumi permanenti, ma non può formulare giudizi sull’esistenza del danno patrimoniale, ma anche l’inadeguatezza dei punti percentuali ai fini della misurazione della riduzione della capacità lavorativa, in quanto quest’ultima varia da soggetto a soggetto, nonché sulla base dell’attività lavorativa svolta. Infine, assumendo come punto di partenza del proprio ragionamento l’impossibilità di misurare il danno da diminuzione della capacità lavorativa, gli Ermellini hanno chiarito che l’accertamento dei postumi permanenti, esprimendo solo una possibilità del danno e non la sua certezza, non implica in via automatica il configurarsi di un obbligo risarcitorio.
Sulla base delle considerazioni svolte, risultano due i principi cardine di cui occorre, allo stato attuale, prendere atto; il primo corrisponde alla presa d’atto dell’impossibilità di prescindere, in sede di accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, dalla considerazione tanto dell’entità dei postumi permanenti quanto della compatibilità degli stessi con l’impegno fisico e psichico occorrente per lo svolgimento delle mansioni cui il lavoratore è adibito; il secondo, invece, si fonda sulla considerazione secondo cui, ferma restando la possibilità di provare il danno da lucro cessante mediante ricorso a presunzioni, non è mai consentito desumere lo stesso in via automatica dal grado percentuale di invalidità permanente.
Avv. Giuseppe Bonito
Avv. Antonia Foglia