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Limiti e massimale dell’azione esperita nei confronti di UCI – valore documentazione prodotta.

L’incremento di sinistri automobilistici che vedono coinvolti veicoli stranieri, conseguenza naturale della libera circolazione in ambito europeo, determina un’attenzione crescente rispetto alle possibili azioni da intraprendere in conformità ai presupposti di cui all’art. 126 del Codice delle Assicurazioni; in tali ipotesi si demanda all’U.C.I. la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione, legittimandolo a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell’art. 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti.

Nel muovere dal vincolo di solidarietà, definito “atipico”, in caso di sinistro stradale determinato da veicolo straniero, poiché in capo a tali soggetti sorgono obbligazioni distinte, pur nascenti dal medesimo fatto dannoso, mette conto evidenziare come si ingenera in tale ipotesi, da un lato, una responsabilità da illecito ex art. 2054 c.c., avente carattere illimitato, determinandosi dall’altro in capo all’assicuratore una responsabilità indennitaria ex lege (basata sull’art. 144 cod. ass.) che incontra il limite del massimale di polizza.

Il danneggiato ha dunque azione diretta, prevista ex art. 144 cod. ass., nei confronti del responsabile civile, per la cui esperibilità occorre citare in giudizio anche il responsabile del danno e/o il proprietario del veicolo (cfr.  Cass., 9 marzo 2011, n. 5538), litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 144, comma III, cod. ass., norma che consente all’assicuratore di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, ai fini dall’azione di rivalsa.

Ciò nondimeno, resta salva la facoltà alternativa per il danneggiato di agire nei confronti dei danneggianti (proprietario e/o conducente), chiedendo l’accertamento della loro responsabilità ex art. 2054 c.c. e la conseguente condanna in solido degli stessi; in tale ipotesi, l’assicuratore del responsabile civile non risulta litisconsorte necessario, ragion per cui non deve essere necessariamente evocato in giudizio (cfr. Cass., 3 novembre 2008, n. 26421), salva restando la possibilità per l’assicurato di chiamarlo in garanzia ex art. 106 c.p.c.

Il rimando ai presupposti di cui sopra, lungo dal restare fine a sé stesso, assume rilevanza allorquando, nei casi previsti dalla legge, ci si trovi al cospetto di domande che esorbitano il massimale garantito dal bureaux straniero; difatti, laddove risulti evocata in giudizio l’UCI per la richiesta risarcitoria, la responsabilità di detto ente resta limitata ai minimi di polizza stabiliti dalla carta verde, non coprendo i maggiori danni occorsi alla vittima dell’incidente, a meno che l’attore non provi che la polizza assicurativa straniera garantisca i danni ultra-massimale rispetto a quelli contemplati nella carta verde, rispondendo in tal caso la società di assicurazione del responsabile del sinistro, convenuta in giudizio, quale litisconsorte processuale ed assumendo l’UCI, in tale ipotesi, natura giuridica di garante legale.

L’utilità di tale cumulo di azioni è da ricondursi al caso in cui l’ammontare dei danni patiti superi la somma massima per cui il proprietario del veicolo risulta assicurato; in tal caso, infatti, il danneggiato può ottenere l’eccedenza soltanto dai danneggianti e non dalla compagnia assicurativa del veicolo che risponde, dunque, nei limiti del massimale di polizza.

Di fronte dunque al mancato esercizio cumulativo delle due azioni (diretta e aquiliana), notificando l’atto di citazione soltanto presso l’U.C.I. e tralasciando la notifica ex art. 142 c.p.c. al danneggiante straniero, il Giudice vede preclusa la possibilità di decidere la causa per responsabilità aquiliana, ragione per cui, previa declaratoria d’inesistenza della notificazione al danneggiante, resta salva la possibilità di decidere la causa promossa contro l’U.C.I., a condizione che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorte necessario nell’azione diretta ex art. 144 cod. ass.

Consegue dunque, al fine di giovarsi dei vantaggi correlati all’esperimento cumulativo   dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore e dell’azione aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario del veicolo straniero, l’onere specifico per il danneggiato di eseguire un procedimento di notifica particolarmente gravoso, scindendolo in una notifica all’U.C.I. nel rispetto del combinato di cui agli artt. 125 e 126 del D. Lgs. n. 209/2005 con notifica presso il domicilio eletto; a quest’ultimo andrà poi eseguita una notifica ai sensi dell’art. 142 c.p.c. e, dunque, nelle modalità indicate nelle convenzioni internazionali di volta in volta applicabili, cui rinvia il secondo comma di tale articolo, ovvero in caso di notifica in un Paese dell’Unione europea, secondo le regole dettate dal Regolamento n. 1393/2007 e s.m.i.

Ferma restando la cumulabilità dell’azione innanzi succintamente esposta, rileva come, in presenza di condizioni di significatività contenute nella carta verde e non di quelle contenute nella polizza, valida soltanto nel territorio di origine, incombe sul danneggiato che lo invoca provare il superamento ex contractu (straniero e valido per l’Italia) del limite della garanzia ex lege fornita dall’UCI (cfr. Cass. Civ. sent. n. 20667 del 25.09.2009), onere che non può essere assolto per il solo fatto che nella polizza stipulata all’estero manchi l’indicazione di qualsiasi massimale.

Pertanto, muovendo dal pacifico presupposto di un onere probatorio incombente sul danneggiato in ordine alle condizioni che determinano la legittimazione passiva dell’U.C.I. e, quindi, la percorribilità dell’azione diretta verso l’ente garante del veicolo estero responsabile, rileva come l’applicabilità del massimale superiore è subordinata al presupposto che la pattuizione risulti in modo inequivoco dal contratto e dalla carta verde.

Spetta poi all’attore la prova della titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, salva l’ipotesi di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (Cass. Civ. S.U. sent. n. 2951/2016); in ordine a tali incombenti probatori, le attestazioni provenienti dall’UCI e dai corrispondenti bureaux esteri, sono da ritenersi non già mere dichiarazioni di parte, in quanto non provenienti da compagnie di assicurazione, bensì da organismi con rilevanza e funzione pubblica; tale condizione determina che le relative attestazioni siano dotate di alto grado di attendibilità e idoneità probatoria e non possano, di certo, essere vinte dalle risultanze delle prove testimoniali.

La ratio di un’interpretazione evolutasi in tal senso è da ricondurre alle numerose circostanze in cui ci si trova al cospetto di sinistri che, tra le altre, vedono veicoli circolare con targhe verdi false, ovvero privi delle polizze di frontiera e/o della carta verde; è appunto nella complessità delle situazioni da affrontare che assume  dirimenza la tempestività e precisione nella corrispondenza tra i bureaux e, quindi, una gestione coordinata tra gli uffici liquidatori di UCI e delle imprese designate dal FGVS, fondata sulla condivisione dei criteri di legge e convenzionali posti per l’individuazione del soggetto tenuto a risarcire il danno

Avv. Giuseppe Bonito                                                                                           SENTENZA