Al cospetto dell’incremento costante dei sinistri automobilistici con veicoli stranieri, conseguenza naturale della libera circolazione dei veicoli in ambito europeo, determinata dalla ratio comunitaria tesa ad incentivare l’abolizione dei controlli di frontiera per agevolare il reciproco scambio, si segnala un’interessante pronuncia del Tribunale di Napoli n. 7270 del 13-07-2023, chiamato a giudicare, in sede di gravame, rispetto ai presupposti relativi alla legittimazione passiva del preposto Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
Pur tralasciando di richiamare qui tutti i requisiti richiesti per la circolazione in ambito europeo, da riferirsi al possesso di una targa registrata in uno Stato aderente (già oggetto della Direttiva 2009/103/CE del 16.09.2009), giova fare un fugace rimando al presupposto normativo di cui all’art. 126, comma II, del Codice delle Assicurazioni; la norma de qua, infatti, demanda all’U.C.I. la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione, legittimandolo a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell’art. 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti.
Ciò posto e salva restando l’applicabilità, anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano, delle disposizioni che regolano l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, secondo quanto previsto dall’ articolo 144 del C.d.A., si determina, al fine di una richiesta risarcitoria dei danni determinati da un veicolo straniero, la necessità di una verifica preliminare dei presupposti di cui all’art. 125 del C.d.a., tali da legittimare la presenza in giudizio dell’U.C.I.
Nel tornare alla pronuncia in commento, mette conto evidenziare come il Tribunale partenopeo fosse stato chiamato a statuire rispetto al presupposto di censurabilità sostenuto dall’UCI della parte della sentenza in cui era stata ritenuta sussistente la legittimazione passiva, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni richiesti.
In effetti, sin dall’instaurazione del giudizio di primo grado risultava dibattuta l’eccezione sollevata dall’UCI, fondata sulla circostanza mercé la quale la targa straniera del veicolo presunto responsabile civile risultasse “deregistrata”; da tanto conseguiva l’erroneità della statuizione nella parte in cui era stata ritenuta sussistente la legittimazione passiva, sebbene risultasse comprovato per tabulas che la targa straniera dell’autoveicolo risultasse deregistrata in Germania, circostanza testimoniata da idonea documentazione prodotta, munita di traduzione giurata.
Muovendo dal pacifico presupposto dell’onere della prova incombente sul danneggiato circa la prova delle condizioni che determinano la legittimazione passiva dell’U.C.I. e, quindi, la percorribilità dell’azione diretta verso l’ente garante del veicolo estero responsabile, rileva come, nel corso del giudizio d’appello, il motivo di gravame proposto risultasse oggetto di specifica contestazione, fondata, in primis, sul disconoscimento formalizzato ai sensi dell’art. 214 e ss. c.p.c., nonché sulla contestazione del relativo valore probatorio per la mancanza di sottoscrizione, e per il fatto che tale documentazione non desse atto degli effetti temporanei o definitivi della riferita deregistrazione.
Essendo già stata sospesa l’esecutorietà della sentenza di primo grado, il Tribunale adito si determinava rispetto alla fondatezza del gravame interposto, attraverso un pregevole iter motivazionale che, partendo dai presupposti di cui agli artt. 125 e 126 del C.d.A., richiama le modalità per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per i veicoli immatricolati in Stati esteri, quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano , facendo richiamo alle conseguenze che ne derivano dal punto di vista del risarcimento.
Nel partire appunto dai requisiti necessari affinché il danneggiato possa agire nei confronti dell’UCI con l’azione diretta, caratterizzata anche dalla domiciliazione ex lege del danneggiante responsabile civile presso lo stesso Ente, il Giudice riteneva applicabile alla fattispecie il presupposto di cui all’art. 283, del D. Lgs. n. 209\2005 e s.m.i., trattandosi di un sinistro cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo; in tale ipotesi è infatti disposto l’intervento del Fondo Vittime della Strada, non rientrando i danni alle persone e alle cose cagionati da un veicolo straniero nella gestione dell’UCI, dovendo essere risarciti dal F.G.V.S., parte in causa nel giudizio de quo.
Da tanto è conseguito, spettando all’attore la prova della titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, salva l’ipotesi di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. Civ. S.U. sent. n. 2951/2016), il mancato assolvimento dello stesso, essendosi l’appellato limitato a produrre risalente documentazione in lingua tedesca, non tradotta; di contro, dalla documentazione prodotta dall’UCI in primo grado, solo genericamente disconosciuta, si evinceva che tale targa non risultava più validamente immatricolata, non era più tedesca, e recava l’indicazione del funzionario responsabile, con tanto di traduzione giurata.
A tal riguardo, non si consideri ultronea la precisazione del Giudice rispetto al valore delle attestazioni provenienti dall’UCI e dai corrispondenti bureau esteri, da ritenersi non già mere dichiarazioni di parte, in quanto non provenienti da compagnie di assicurazione, bensì da organismi con rilevanza e funzione pubblica; tale condizione determina che le relative attestazioni siano dotate di alto grado di attendibilità e idoneità probatoria e non possano, di certo, essere vinte dalle risultanze delle prove testimoniali.
Fermo quanto sopra, per mera completezza espositiva, rileva come l’esame dell’appello incidentale condizionato, subordinato all’accoglimento di quello principale, abbia condotto il Giudice del Gravame a rigettare la conseguente richiesta di condanna nei confronti della Compagnia indicata quale impresa designata dal F.G.V.S., in forza del combinato disposto degli artt. 283 lettera d-ter) e 287 comma 4 del C.d.A., in quanto non risultava evocato in giudizio anche il litisconsorte necessario legale, dovendosi ritenere valida l’eccezionale domiciliazione ex lege del responsabile civile presso l’UCI solo in riferimento all’azione risarcitoria promossa nei confronti dello stesso Ente.
Appare dunque che la pronuncia de qua possa rappresentare un importante precedente nel circondario del Tribunale adito in ragione della lucida valutazione delle contrapposte produzioni documentali che, condotta attraverso un succinto richiamo ai presupposti applicativi di cui agli artt. 125 e 126 del C.d.A., traccia la netta demarcazione in termini probatori, cristallizzando il valore delle attestazioni provenienti dall’UCI e dai corrispondenti bureau esteri, dotate di alto grado di attendibilità e idoneità probatoria in quanto provenienti da organismi con rilevanza e funzione pubblica.
Avv. Giuseppe Bonito