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Responsabilità amministratori e sindaci di società di capitali – assenza dei presupposti in mancanza di elementi nelle scritture contabili da cui risultino cause di scioglimento anteriormente al fallimento.

L’interessante sentenza emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Impresa, di seguito compiegata, offre interessanti spunti di riflessione in ordine all’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. esercitata dalla curatela fallimentare di una società a responsabilità limitata nei confronti degli amministratori, di fatto e di diritto, nonché dei componenti del collegio sindacale, per l’asserita violazione degli artt. 2407 e ss. c.c., respingendo la conseguente richiesta di risarcimento del danno formulata per il totale importo di € 9.681.401,00 e le connesse domande di manleva prudenzialmente proposte dai convenuti nei confronti dei rispettivi assicuratori.

In effetti, nella circostanza, la Curatela aveva fondato la propria domanda su una relazione di parte che sosteneva come, precedentemente alla dichiarazione di fallimento, l’amministratore della società avesse indicato in bilancio un credito fittizio al fine di occultare la totale erosione del capitale sociale, deducendo di forniture sospette nell’anno 2015, a fronte del quale sarebbe stata riscossa la sola somma di € 180.000,00, il tutto nella totale inerzia dell’organo di controllo.

In corso di causa  seguivano ampie contestazioni da parte dei convenuti, in primis da parte dell’amministratore di fatto che disconosceva tale sua qualità, negando di aver mai operato scelte di gestione, mentre gli eredi dell’amministratore di diritto opponevano, rispettivamente, la rinuncia all’eredità ovvero l’accettazione con beneficio d’inventario, risultando contestati, altresì, gli addebiti mossi sia al Presidente che ad alcuni membri del collegio sindacale.

All’esito di un’istruttoria, evidentemente non dirimente, che vedeva una CTU tecnico-contabile e l’escussione dei testi della curatela, il Giudicante, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere nei confronti degli eredi rinuncianti dell’amministratore, rigettava la domanda, ritenendo non provata l’esistenza di una posta creditoria fittizia che occultasse l’erosione del capitale sociale e, dunque, la sussistenza di una causa di scioglimento della società, ritenendo che il complessivo esame degli atti di causa non configurasse la responsabilità dell’amministratore per atti od omissioni in violazione dell’art. 2486 c.c., né tampoco dei sindaci per la violazione degli artt. 2406, 2407, 2409 c.c.

La scarna allegazione documentale, riconducibile, tra le altre, alla mancanza dello stato patrimoniale al 31.12.2015, delle domande di ammissione al passivo, del libro giornale, dei libri mastri, etc., non offriva elementi oggettivi che avvalorassero le considerazioni espresse nella relazione prodotta dalla curatela, non emergendo situazioni che potessero ingenerare il fondato sospetto che la Società fosse in crisi, né risultando provata l’asserita sussistenza di una situazione di perdita del capitale sociale, circostanza avvalorata viepiù dalle considerazioni espresse dal CTU il quale riteneva che non si potesse rispondere in modo compiuto e tecnico ai quesiti posti dal Giudicante.

In effetti, risultava salvifico rispetto alla posizione degli organi di controllo quanto emerso rispetto ad attività culminate nell’esposto alla Procura della Repubblica ed in una comunicazione alla Guardia di Finanza, volte a sollecitarne l’intervento, rappresentando, attraverso le preoccupazioni in merito alla possibile dispersione del patrimonio sociale e delle scritture contabili, l’assenza dei presupposti della responsabilità relativa.

L’insieme degli elementi succintamente esposti portava l’adito Tribunale a ritenere non provata la mancata riscossione dei crediti, tanto per la mancata sottoposizione ai sindaci della relativa documentazione contabile, quanto per la mancata prova dell’esistenza ed esigibilità dei crediti stessi, dovuta, come rilevato dallo stesso CTU, all’incertezza e alla non corrispondenza dei dati indicati nella citata relazione di parte con quelli emergenti dalla documentazione depositata dai sindaci.

In ragione dei richiamati presupposti, il Giudice riteneva di escludere la responsabilità degli amministratori di fatto, la cui legittimazione poteva emergere, anche in via astratta, dalla prova testimoniale esperita, nonché del Collegio Sindacale, che aveva documentato di essersi attivato tempestivamente per l’adempimento dei propri doveri.

Il rilevato difetto di un quadro probatorio lineare e coerente rispetto ai fatti addebitati che, pur nella loro intricata connessione e complessità, apparivano dotati di rilevante significatività, conduceva dunque il Giudicante a ritenere che, in concreto, non risultasse assolto l’onere atteso, non emergendo i presupposti costitutivi della pretesa azionata e della dedotta responsabilità.

Alla luce degli elementi succintamente esplicati, rileva la pregevolezza della ratio interpretativa cui il Giudice informava la resa statuizione, analizzando il complesso quadro degli elementi istruttori resi disponibili in corso di giudizio.    (Avv. Giuseppe Bonito)

SENTENZA