Skip to content

Responsabilità del Direttore dei lavori e dell’asseveratore nell’ambito degli incentivi previsti dalla normativa di efficientamento energetico e tutela assicurativa

Nell’ambito delle pronunce emesse nei seguiti giudiziali originati in caso di lavori disposti seguendo il sistema degli incentivi per l’efficientamento energetico (superbonus, ecobonus, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), acquista notevole importanza la figura del Direttore dei lavori, tenuto a verificare i requisiti ed i presupposti per poter godere delle nuove agevolazioni previste dal Decreto Rilancio.

Il Direttore dei lavori, scelto dalla committenza per l’esecuzione delle opere di edilizia, in ragione del titolo professionale richiesto dalle normative vigenti e con lo scopo di seguirne l’andamento, assume ancora maggiore rilevanza nell’ambito delle condizioni di cui al cd. decreto Rilancio, laddove rivesta non solo la funzione di controllo rispetto all’esecuzione degli interventi programmati, ma anche di asseveratore della regolarità edilizia-urbanistica, essendo in tale ipotesi onerato della verifica dei requisiti e presupposti per godere delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio.

Difatti, al fine di ottenere la detrazione del 110%, la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è necessario che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dalle normative e la congruità delle spese sostenute per gli interventi effettuati.

La prevedibile rilevanza di tale figura assume dunque un’incidenza considerevole in ordine alla possibilità di godere dei benefici del bonus edilizio, riverberandosi, di converso, in caso di accertate violazioni e/o inottemperanze rispetto alla conformità delle attestazioni e/o asseverazioni rilasciate, sui profili di responsabilità civile e penale del tecnico; in tale ambito, dunque, l’asseverazione, quale dichiarazione del professionista che, sotto la propria personale responsabilità, ne conferma l’autenticità e la certezza dei contenuti e garantisce di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali, assume rilevanza centrale, tanto da determinare, qualora venga attestato il falso, la concreta possibilità che il tecnico risponda di eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.

Sovvenga a rimarcare i dedotti profili di responsabilità il richiamo al Giudice di legittimità che riconduce al direttore dei lavori un’obbligazione di mezzi in ragione della quale non sia limitato l’ambito di competenza del suo incarico al solo controllo di conformità delle opere rispetto al progetto, vedendolo direttamente coinvolto, in relazione alla propria preparazione e capacità tecnica, all’individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che precludano la corretta esecuzione dell’opera.
La Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5799 del 15 febbraio 2021) ha tracciato, infatti, i profili di responsabilità del direttore dei lavori, chiarendo quanto determinante sia il ruolo dallo stesso assunto, tale da esigere specifiche competenze tecniche ed utilizzare le proprie conoscenze per assicurare, rispetto all’opera che si sta realizzando, il risultato che il committente si aspetta di conseguire.

Il caso del crollo di un controsoffitto in una piscina comunale, ricondotto all’utilizzo di materiali inidonei ed all’omessa verifica da parte del Direttore dei lavori, consente alla Corte di Cassazione di chiarire quelli che sono i ruoli e i doveri del tecnico, dal quale è lecito attendersi le particolari competenze tecniche e le conoscenze necessarie ad assicurare, rispetto all’opera che si sta realizzando, il risultato che la committenza si aspetta di conseguire.

La funzione del tecnico risulta viepiù acuita allorquando lo stesso si occupi di asseverare il rispetto dei requisiti previsti dalle normative per la fruizione degli incentivi c.d. Superbonus 110%, assumendo rilevanza l’accertamento della conformità sia nella progressiva realizzazione dell’opera che nel progetto, rispetto alle modalità di esecuzione, alle regole della tecnica ed ai necessari accorgimenti volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.

Il professionista che ometta di vigilare ed impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, non può sottrarsi alle proprie responsabilità, essendo tenuto a svolgere l’alta sorveglianza delle opere nelle singole fasi.

Tale obbligo, esercitato attraverso la costante presenza e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, impone l’osservazione delle regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati, concretizzandosi nell’attestazione della conformità sia nella progressiva realizzazione dell’opera che del progetto, sia delle modalità di esecuzione, rispetto alle regole della tecnica ed ai necessari accorgimenti che ne garantiscano la realizzazione senza difetti costruttivi, determinando in capo al direttore dei lavori “un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate”.

L’omesso esercizio di tale funzione di vigilanza determina profili di responsabilità,               prescindendo dal legittimo affidamento da parte del direttore dei lavori sull’altrui corretto agire, essendo assorbito dall’“importanza del bene giuridico tutelato dalla norma che impone la concreta verifica circa la corretta esecuzione dei lavori”.

I professionisti chiamati a gestire le pratiche per l’acquisizione dei bonus fiscali hanno dunque notevoli responsabilità che impongono una professionalità che travalichi la normale diligenza, concretizzandosi in difetto tutta una serie di illeciti, non solo civili e amministrativi, ma anche di natura penale; in tal senso, la Suprema Corte evidenzia come l’“onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori è collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate”.

Nell’ottica dei lavori posti in essere per la fruizione degli incentivi per l’efficientamento energetico, tanto più in presenza di un’asseverazione da parte del tecnico, assume dunque rilevanza il richiamo degli Ermellini alla responsabilità del tecnico in relazione all’”importanza del bene giuridico tutelato dalla norma che impone la concreta verifica circa la corretta esecuzione dei lavori”.

In tale ambito assumeranno rilevanza crescente gli obblighi assicurativi imposti ai tecnici, determinandosi ulteriori ragioni di conflitto in assenza di garanzie contrattuali inadeguate rispetto alle esigenze concrete ed all’importanza dell’opera asseverata o diretta.

Avv. Giuseppe Bonito

 

SENTENZA.