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Superbonus 110% – agevolazione fiscale – risvolti penali nel caso di fruizione di bonus fiscali per gli interventi edilizi non completati – obblighi assicurativi per il tecnico.

Risulta interessante, nell’ambito della controversa interpretazione degli ultimi tempi del rispetto dei presupposti applicativi di cui al cd. decreto rilancio, ed in relazione alla fruizione dei benefici di legge previsti dal cd. superbonus 110%, la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha tracciato confini interpretativi in tal senso utili rispetto ai presupposti di responsabilità penale rinvenibili nella violazione e/o erronea interpretazione del disposto normativo.

La Suprema Corte, giusta sentenza – sez. penale – n. 42012 dell’08/11/2022, ha stabilito come integri il fumus del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell’agevolazione fiscale del cd. “superbonus 110%” mediante la sua cessione o lo “sconto in fattura ex L. n. 77 del 17 luglio 2020,  effettui la fatturazione “in acconto” di spese relative ad opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno “stato di avanzamento dei lavori”, attestante l’esecuzione di una porzione dell’intervento “agevolabile” e la congruità delle spese per esso sostenute.

Ebbene, nell’ambito del tracciato contesto normativo, la Corte di Cassazione ha appunto rimarcato come l’emissione di tali fatture rappresentasse elemento idoneo a simulare l’esistenza di spese in concreto non ancora sopportate ed a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.

Tale pronuncia, oltre a ribadire l’importanza che le asseverazioni per gli stati di avanzamento lavori siano redatte con riferimento a lavorazioni eseguite, e/o prestazioni di servizi erogate e/o forniture disponibili a piè d’opera, chiarisce  due questioni importanti relative alla possibilità di anticipare fatture e pagamenti per lavori, ancora da eseguirsi, finalizzati all’ottenimento di bonus fiscali ovvero di cedere il credito o fruire dello sconto in fattura relativamente a pagamenti per lavori non ancora eseguiti, chiarendo se, ai fini della responsabilità penale, i professionisti incaricati possano asseverare in questi casi le spese e rilasciare il visto di conformità.

Nel richiamo alla ratio normativa, in effetti, il tecnico si pone a salvaguardia del rispetto normativo, essendogli demandata non solo la funzione di controllo rispetto alla realizzazione degli interventi programmati, ma anche di asseveratore della relativa regolarità edilizia-urbanistica, incombendo sullo stesso la verifica dei requisiti e dei presupposti utili a godere delle agevolazioni previste.

D’altronde, la centralità di tale figura professionale risulta testimoniata anche dall’art. 119 co 14 del DL 34/2020 che, rispetto alla polizza dei tecnici,  prevede che chi assevera gli interventi energetici ed antisismici che danno diritto al superbonus avesse l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale almeno pari agli importi dell’intervento oggetto di attestazione o asseverazione.

La prevedibile rilevanza di tale figura assume dunque un’incidenza considerevole in ordine alla possibilità di godere dei benefici del bonus edilizio, riverberandosi, di converso, in caso di accertate violazioni e/o inottemperanze rispetto alla conformità delle attestazioni e/o asseverazioni rilasciate, sui profili di responsabilità penale dello stesso tecnico.

Ad ogni modo, la sentenza allegata contiene un richiamo della  Suprema Corte, chiarificatore di due aspetti fondamentali:
I. La fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è indissolubilmente vincolata all’esecuzione completa degli interventi stessi, secondo quanto indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi; difatti, le   agevolazioni vengono concesse per l’esecuzione di interventi edilizi che devono comunque essere completati, rappresentando l’ultimazione dell’intervento il solo titolo edilizio idoneo in tal senso.
II. Il principio generale, utile a discernere le spese agevolabili da quelle escluse, presuppone che le stesse debbano essere fatturate e pagate durante il periodo di vigenza dei bonus, quindi entro la scadenza.

Dal doveroso distinguo operato dalla Corte consegue la liceità di anticipare i pagamenti per lavori ancora da eseguire, ma solo allorquando si tratti di portare la spesa in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Discorso diverso va fatto laddove si intenda sfruttare la possibilità di monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua cessione ovvero lo sconto in fattura.

Nel caso di specie, la Corte di legittimità concludeva rispetto al fatto che non vi fossero dubbi rispetto alla sussistenza del fumus del delitto in esame, ritenendo, a tal riguardo, che l’emissione delle false fatture commerciali abbia assunto, quale precipua funzione, quella di simulare l’esistenza delle spese sostenute, creando in tal modo il fittizio presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.

I profili di responsabilità che portano a concludere rispetto alla sussistenza del  reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nel tortuoso e macchinoso congegno fraudolento messo in opera dagli indagati, risultavano evidenti al Giudice di legittimità nella misura in cui, utilizzando società a loro riferibili ed abusando del regime di detrazioni fiscali introdotto allo scopo di favorire la ripresa economica nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, hanno tratto profitto illecito dalla creazione e successiva cessione a terzi di crediti di imposta inesistenti.
Peraltro, le fatture emesse dalle due società risultavano tutte fatture di acconto, dunque relative a lavori da completare, con la conseguenza che i notevoli importi già fatturati e di per sé non corrispondenti alle somme da riferirsi a lavori già eseguiti, avrebbero costituito solo una parte del valore complessivo.

Questa opportunità, infatti, è consentita soltanto a fine lavori oppure a “stato di avanzamento” (SAL), previa emissione del SAL, asseverato dal tecnico ed  attestante l’avvenuta esecuzione di una porzione dei lavori agevolabili, che, nel caso del Superbonus 110, deve essere di almeno 30%, fatto salvo il controllo rispetto alla congruità delle spese sostenute.

La conclusione cui pervengono gli Ermellini porta a ritenere che la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è indissolubilmente vincolata all’esecuzione completa degli interventi stessi., ciò determina che, laddove risultasse una incompleta e/o parziale esecuzione dei lavori, non potranno essere emesse fatture “in acconto” prima della definitiva realizzazione delle opere, dovendosi, in caso contrario, considerare false ovvero poste in essere in presenza di operazioni inesistenti.

Avv. Giuseppe Bonito

SENTENZA.