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Superbonus 110% – L’inadempimento dell’impresa e la garanzia assicurativa – Perdita dell’agevolazione fiscale e risarcimento danni.

Nel passare in rassegna la recente giurisprudenza, formatasi rispetto ai benefici previsti dal cd. superbonus 110%, appare interessante la pronuncia allegata (cfr. Trib.  Frosinone sent. n. 1080 del 2 novembre2023), emessa all’esito di una controversia tra proprietario di un edificio unifamiliare e ditta esecutrice delle opere, per le quali avrebbe potuto accedere alle agevolazioni previste dal superbonus 110%.

Nel caso di specie, al fine di consentire al committente la fruizione di tale detrazione, il contratto d’appalto prevedeva che l’impresa avrebbe dovuto rispettare il requisito di avanzamento delle opere del 30% al il 30 settembre 2022; il mancato assolvimento rispetto a tale condizione determinava la perdita del Superbonus per il proprietario – committente dei lavori, condizione che richiedeva il risarcimento per la perdita subita ed i danni conseguiti a tale inadempimento.

La ratio della statuizione, in particolare, riconosceva il grave inadempimento dell’impresa, “concernente la principale ed essenziale obbligazione a suo carico, determinata dal fatto che la stessa non avesse neppure dato inizio ai lavori; per effetto di tale presupposto, ex art. 1453 del c.c., veniva disposta la risoluzione del contratto d’appalto, con conseguente obbligo in capo all’impresa di riversare sul committente quanto già versato a titolo di acconto.

La pregevolezza del condotto iter motivazionale risiede in effetti nell’individuazione di un criterio di quantificazione dei danni patiti dal proprietario dell’immobile, “provocati dal doloso e grave inadempimento contrattuale …. considerato che il mancato rispetto dei termini stabiliti per la realizzazione dell’opera (tra cui quello del 30.9.2022 ex lege previsto per il completamento del 30% dei lavori) aveva avuto come conseguenza la perdita dell’agevolazione”.

Ebbene, il Tribunale di Frosinone riconosceva appunto il diritto del committente a vedersi risarcito tale danno, quantificandolo nel 10% dell’importo previsto nell’appalto, “quale percentuale “minima” del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell’inadempienza”.

La stima del danno era dipesa fondamentalmente dalla mancanza di elementi che potessero provare la perdita per il committente di qualsiasi chance di ottenere il bonus fiscale, in ragione della previsione che consentiva la detrazione (seppure nella misura del 90%) anche per le villette che non abbiano terminato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, purché il proprietario abbia un reddito familiare medio entro i 15 mila euro e siano adibite ad abitazione principale.

Nel caso di specie “il ricorrente non ha fornito elementi, in particolare sulla propria situazione reddituale, che consentano di escludere la possibilità di accesso a siffatta ridotta agevolazione per un’eventuale nuova pratica di intervento”, con la conseguenza che il  Giudice non ha potuto riconoscere un risarcimento del danno pari all’intero valore dei lavori appaltati e non eseguiti, pure richiesto dall’attore.

Seguendo l’argomentazione del Tribunale di Frosinone rispetto ad un contenzioso in divenire, la limitazione del risarcimento del danno al solo 10% del valore dell’appalto è dipesa fondamentalmente dalla mancanza di elementi che potessero provare che davvero il committente avesse perso qualsiasi chance di ottenere il Superbonus.

Pertanto, il Tribunale ha dovuto commisurare il diritto risarcitorio ad una perdita del Superbonus non assoluta, ma limitata allo sfumare della percentuale del 110%, restando ancora teoricamente possibile per il committente, in assenza di prove contrarie, accedere all’aliquota al 90%.

Tale ricostruzione comporta, a contrario, che, al cospetto di una fattispecie in cui via sia la prova della mancata fruizione totale del Superbonus, dovuta all’inadempimento, il risarcimento potrebbe ben coprire l’intero prezzo dei lavori, previa indicazione degli elementi probatori, anche di natura tecnica, atti a consentire al Giudice di effettuare una valutazione quanto più vicina alla possibile quantificazione reale del danno subito; ciò determina che, in assenza di elementi a supporto, la valutazione non potrà che avvenire  secondo criteri equi e prudenziali.

La perdita dei bonus e lo sforamento dei termini di validità del titolo edilizio determina rilevanza, nell’ottica del bonus edilizio, anche alla polizza per le imprese edili la cui richiesta, sebbene non risulti obbligatoria, appare quantomai opportuna, determinando altrimenti profili di responsabilità anche in capo all’amministratore di un condominio; a tal riguardo, la polizza cd. CAR, acronimo di Construcotor’s All Risk, obbligatoria nel settore degli appalti pubblici, non in quelli privati, secondo il disposto di cui al Testo Unico per la sicurezza e nella L. n. 210/2004, polizza cd. salva imprese, sta assumendo valore crescente rispetto ai rischi del costruttore.

Elemento di interesse è rappresentato dunque, non soltanto dal principio che viene tutelato, ma anche dal risarcimento del danno per non aver usufruito del beneficio di sgravio, seguendo un ristoro che raccoglie varie ipotesi di danno (cfr. ex multis opportunità commerciali determinate nel caso di chi aveva promesso in vendita l’immobile etc).

Volendo tracciare in sintesi, dunque un insieme di elementi utili a fondare la richiesta dei danni, assume rilevanza preliminare un’immediata contestazione all’impresa per l’inadempienza che, unitamente ad una perizia tecnica con data certa, stabilisca lo stato delle opere ultimate; successivamente si procederà alla stima dei danni, che dovrà tener conto degli aspetti di natura patrimoniale e finanziaria usando le seguenti variabili:

  1. Se l’impresa non ha eseguito il lavoro, il danno sarà pari al costo che dovrà essere sostenuto per eseguirlo nel 2024, tenendo conto delle nuove aliquote di detrazione fiscale e di eventuali variazioni dei prezzi;
  2. Se l’impresa ha eseguito in parte il lavoro, vale il criterio di cui al punto precedente, ma riferito unicamente alle opere ancora da svolgere o a quelle che non sono rientrate in un SAL datato 31/12/2023;
  3. Se l’impresa ha eseguito in parte il lavoro e magari lo ha eseguito male, al criterio precedente dovrà aggiungersi la stima dei costi di ripristino;
  4. Se l’impresa non ha eseguito il lavoro e, per qualche motivo, esso non è più eseguibile (per mutate condizioni in capo ai soggetti beneficiari, per scadenza dei titoli edilizi o per altre cause) il danno dovrà essere relazionato alla differenza tra il valore dell’immobile “a nuovo” e quello dell’immobile nello stato ante intervento.

Alla luce di quanto sopra, emerge la necessità, al fine di ottenere il risarcimento dei danni,  non solo della mancata fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi , ma anche di un danno materiale che sia equivalente al valore dei lavori appaltati ed indissolubilmente vincolato alla prova non soltanto che tale mancata realizzazione è avvenuta per inadempienza della ditta incaricata, ma anche che tale inadempienza ha compromesso, oltre all’uso dell’agevolazione fiscale, una perdita di chance ed una impossibilità ad eseguire i lavori appaltati.

Avv. Giuseppe Bonito

SENTENZA