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Superbonus – Chiarimenti in ordine alle modalità di restituzione dei contributi non spettanti – Adempimento spontaneo e coattivo – Responsabilità del tecnico assicurato

Nel rappresentare la portata applicativa della L. n. 77 del 17 luglio 2020 e s.m.i.  ed i prevedibili contenziosi conseguiti, al cospetto di un’ampia casistica di fattispecie che vedono, sovente, il mancato rispetto di direttive e normative, appare non trascurabile un succinto richiamo all’ipotesi della restituzione dei contributi non spettanti, mediante adempimento spontaneo e coattivo.

Al di là delle previsioni delittuose determinate dalle condotte poste in essere, per le quali la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 42012 dell’08.11.2022) rimarcava come l’emissione di fatture per lavori non eseguiti rappresentasse elemento idoneo a simulare l’esistenza di spese in concreto non ancora sopportate ed a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione, assume rilevanza come, allorquando un contribuente accede ad una detrazione d’imposta non spettante, sia concesso il rimborso di quanto indebitamente ricevuto, verificandosi, in caso contrario, un danno erariale ossia un ammanco nel bilancio pubblico.

Con specifico riferimento al credito superbonus, con risoluzione n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante per gli interventi Superbonus 90%; più precisamente la norma, per soggetti con reddito non superiore ai  15.000,00 euro, non concorrente con la formazione della base imponibile Irpef, ha riconosciuto la possibilità di usufruire di un contributo a fondo perduto e per interventi Superbonus 90% da utilizzare per interventi su edifici unifamiliari.

Fermi restando dunque i requisiti utili ad usufruire dei benefici previsti, ovvero: a) che il beneficiario sia una persona fisica; b) con reddito inferiore ai 15mila euro; c) che l’unità immobiliare su cui effettuare l’intervento sia adibito ad abitazione principale; d) che i lavori abbiano avuto inizio dal 01.01.2023, assumono rilevanza i chiarimenti in materia di indebita fruizione dei bonus edilizi garantiti dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della risposta ad interpello n. 440/2023.

In primis, occorre distinguere l’ipotesi in cui il percipiente abbia deciso di detrarre l’imposta dovuta direttamente nel proprio F24, dal caso in cui abbia optato per la cessione del credito ad un terzo; in particolare, laddove il contribuente abbia utilizzato il credito d’imposta non dovuto direttamente nella dichiarazione, la violazione sussiste con riferimento a ciascuna annualità nella quale viene “scontato” il credito, determinando, per ogni sin golo anno, un versamento d’imposta minore.

Invece, nel caso in cui abbia ceduto il credito ad un terzo, la violazione sussiste nel momento in cui il terzo “monetizza” il credito, utilizzandolo effettivamente in compensazione e soltanto nel caso in cui l’errore sia stato commesso in buona fede e vi sia stato il ravvedimento tempestivo.

È indubbio che, laddove sussista l’ipotesi delittuosa concretizzatasi in lavori mai eseguiti per ottenere delle agevolazioni fiscali, si consuma il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato; pertanto, nel caso in cui sia stata effettuata una cessione, per la restituzione dell’indebito occorre verificare lo stato e la collocazione dei crediti fiscali.

Difatti, si possono verificare le seguenti ipotesi: a) se la comunicazione della cessione non è stata ancora inviata, il credito non esiste e non vi è nulla da restituire, ma è preferibile che il cessionario del credito rilasci una dichiarazione ove precisa che lo sconto (o il parziale sconto)  non è stato fruito; b) se la comunicazione della cessione è stata inviata, ma non ancora accettata, il fornitore deve rifiutare il credito d’imposta; c) se la comunicazione è stata accettata, ma il credito non è stato ancora compensato, con una richiesta a firma congiunta (beneficiario e cessionario), occorrerà chiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione, integrandosi gli estremi del reato penale nell’ipotesi in cui il cessionario non intenda collaborare ovvero allorquando abbia già monetizzato il credito

I profili di responsabilità penale delle dichiarazioni mendaci finalizzate all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato risultano, in effetti, solo in parte mitigate da una ratio normativa che inquadra le responsabilità delle professionalità poste a salvaguardia della stessa, con funzione non solo di controllo rispetto agli interventi programmati, ma anche con la finalità di asseverarne la relativa regolarità edilizia-urbanistica, nonché la presenza dei  requisiti e presupposti utili a godere delle agevolazioni previste.

D’altronde, la centralità di tali figure professionali risulta testimoniata anche dall’art. 119, co 14, del D.L. 34/2020 che prevede per coloro che asseverano gli interventi energetici ed antisismici nell’ambito del superbonus l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale almeno pari agli importi dell’intervento oggetto di attestazione e/o asseverazione.

In conclusione, il soggetto che ha percepito indebitamente, in tutto o in parte, il contributo, ha la possibilità di restituire spontaneamente l’indebita percezione unitamente ai relativi interessi ed alle sanzioni tributarie, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, utilizzando il modello F24 senza possibilità di compensazione ed inserendo i codici relativi al capitale da restituire, agli interessi maturati e alla sanzione per l’indebita percezione.

A prescindere poi dall’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate procede in ogni caso al controllo di quanto dichiarato nelle istanze pervenute, e ciò non solo in relazione ai dati fiscali o alla dichiarazione dell’IVA, ma anche al fine di prevenire i tentativi di infiltrazioni criminali, trasmettendo i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute alla Guardia di Finanza ed erogando una sanzione pecuniaria per la quale è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

                                                                                   Avv. Giuseppe Bonito SENTENZA