Nel solco dei provvedimenti tesi a garantire una sempre maggiore trasparenza nel settore assicurativo, merita evidenziare le determinazioni dell’Agenzia delle Entrate che, giusta provvedimento n. 450686 del 17/12/2024, definisce le modalità ed i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni.
Il richiamato provvedimento, in vigore dal 1 gennaio 2025, sostituisce integralmente le disposizioni del precedente provvedimento n. 9649/2007 che, ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, individua il SID (Sistema di Interscambio Dati), già utilizzato per la comunicazione dei premi e contratti assicurativi, quale nuovo canale di trasmissione..
I soggetti obbligati alla comunicazione sono le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati., ivi inclusi gli operatori del settore delle assicurazioni che hanno stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi, risultando esonerati intermediari e operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione.
Il provvedimento de quo, dunque, oltre a rimarcare i presupposti della trasmissione all’Anagrafe Tributaria delle somme erogate da operatori del settore assicurativo, rappresenta il presupposto di una maggiore trasparenza fiscale che verrà esteso a tutti i professionisti che agiscono nel settore assicurativo.
In effetti, in continuità con i provvedimenti assunti negli ultimi anni nel comparto di riferimento, che ha visto, tra le altre, l’istituzione di una banca dati antifrode., assume quale obiettivo precipuo quello di consentire alle imprese assicurative di affrontare con maggiore efficacia, i tentativi di frode, con riflessi deflattivi dei premi a carico degli assicurati, il tutto previa utilizzazione dei sempre più sofisticati strumenti di intelligenza artificiale.
Tale esigenza, recepita dalla legge sulla concorrenza (art. 21), appare dettata dalla necessità di avere un quadro sempre più chiaro su contenziosi in sensibile espansione, raccogliendo informazioni sui sinistri dei vari rami assicurativi danni, a partire dalle polizze a tutela della proprietà e protezione di cittadini ed imprese, salva l’esclusione dei soli sinistri RCA , già gestiti dalle banche dati ad hoc.
Avv. Giuseppe Bonito