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Valore delle registrazioni telefoniche rilasciate dalla centrale operativa, in caso di intervento del 118, e della scheda di intervento redatta – Tribunale di Napoli

La pronuncia compiegata, emessa all’esito di un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, appare interessante in ragione di una ratio decidendi che portava alla reiezione della domanda attorea per una contraddittorietà delle emergenze istruttorie rispetto alle registrazioni della centrale operativa del 118 e della scheda di intervento.

Al fine di comprendere esaustivamente l’iter interpretativo, tracciato all’esito di un giudizio che vedeva evocata la compagnia designata quale F.G.V.S., mette conto evidenziare come sia stato allegato all’origine dell’evento dannoso l’investimento ad opera di un veicolo rimasto non identificato di un pedone che, nell’affrontare l’attraversamento della sede stradale, veniva   attinto da un’autovettura di colore scuro, dileguatasi senza prestare soccorso.

Era in ragione del predetto evento che l’attore veniva soccorso e trasportato dagli operatori del 118 intervenuti presso il vicino presidio Ospedaliero, con considerevoli postumi invalidanti.

La condotta istruttoria vedeva deferito interrogatorio formale all’attore, nonché escusso l’unico teste che confermava, seppur genericamente, l’assunto attoreo; all’esito della predetta attività veniva disposta CTU medico legale e, nelle more,  autorizzata l’acquisizione della registrazione della telefonata al 118 e della relativa scheda di intervento.

Il compendio probatorio che ne conseguiva, in effetti, già di per sé non immune da una genericità di fondo, risultava innegabilmente incrinato proprio dal file audio acquisito, previa autorizzazione del Giudice; era appunto tale elemento che, in effetti, lasciava apparire sotto una luce interpretativa diversa gli atti di causa, assumendo prevalenza le divergenze rinvenute, tanto che le stesse  sconfessavano in radice le allegazioni attoree ed una realtà fattuale che rimandava ad  un  investimento subito dall’istante ad opera di un veicolo sconosciuto.

Emergeva, infatti, nei concitati momenti successivi al sinistro, come gli astanti avessero ricondotto l’occorso ad una caduta dal motorino, condizione confermata altresì dalla scheda dell’ambulanza, presupposti che, pur tuttavia, cozzavano con le allegazioni attoree e con quanto dichiarato dall’attore al primo accesso in PS, il quale imputava l’occorso subito ad un investimento a pedone.

L’acquisizione di tale documentazione veniva confutata da parte attrice, mediante una testimonianza scritta del presunto intestatario dell’utenza telefonica dalla quale era stata registrata la telefonata, il quale precisava   di essere intervenuto   solo in seguito all’occorso, riconducendo ad una propria presunzione la dichiarazione rilasciata, pur in presenza di una scheda di intervento che confermava la ragione dell’occorso.

La questione nei termini succintamente esposti portava il Giudice a ritenere come la genericità delle dichiarazioni raccolte in corso di causa non potesse comprovare la verificazione del sinistro de quo, laddove rapportata agli ulteriori elementi resi disponibili in un condivisibile iter motivazionale i cui passaggi salienti risultavano cristallizzati nella motivazione esposta: “le modalità di verificazione del sinistro descritte in fase stragiudiziale, benché confermate dal teste escusso, non appaiono convincentemente provate alla stregua di una valutazione  complessiva delle acquisizioni probatorie in atti”; in particolare “dalla scheda delle centrale operativa del personale del 118 e dal relativo supporto DVD contenente la chiamata al 118  … la scena evidente agli operatori sanitari era che il pedone era caduto da un motorino da solo (e non investito come pedone da ignoti) e riportava un trauma alla gamba destra.

A tal riguardo il Giudice concludeva, a dispetto delle contestazioni attoree, nel senso che “massima attendibilità debba essere ascritta alla scheda degli operatori del 118 rispetto a quanto dichiarato dall’unico testimone in aula escusso che è legato da rapporti di parentela   e come tale, non pienamente attendibile”.

In buona sostanza, le risultanze acquisite nelle more cristallizzavano una non trascurabile divergenza istruttoria, da riferirsi  altresì, all’ulteriore discordanza tra quanto refertato dai sanitari e quanto riferito in ordine ad uno svenimento dell’attore, successivamente al sinistro.

Gli elementi di prova acquisiti cedevano dunque il passo al valore fidefacente della scheda dell’ambulanza, confortata dalla registrazione della  telefonata al 118, conducendo al rigetto della domanda per difetto di un quadro probatorio lineare e coerente, alla luce delle criticità evidenziate  in atti.

La reiezione della domanda interposta costituisce una pronuncia di non poco rilievo, valorizzando le risultanze dei referti e delle registrazioni degli operatori dell’ambulanza, quali elementi idonei a rappresentare con maggior grado di verosimiglianza la situazione occorsa nell’immediatezza del sinistro e per tale ragione garantite da maggiore attendibilità.

Tale presupposto risulta d’altronde testimoniato dai risvolti penali  che l’adito Giudicante rinveniva nell’emessa decisione, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la verifica della configurabilità dei reati rinvenibili alla luce delle criticità emerse e delle dichiarazioni acquisite in corso di causa.

Gli elementi succintamente esposti rendono a maggior ragione pregevole la ratio interpretativa della resa statuizione, laddove analizza, seppure en passant, la valenza probatoria di elementi istruttori in contrasto.

Avv. Giuseppe Bonito                       SENTENZA